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Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73

Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017

Art. 3
Schedario viticolo
1. Per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo, ogni superficie vitata è soggetta ad iscrizione allo schedario viticolo, ai sensi dell’articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
2. L’iscrizione della superficie vitata allo schedario viticolo costituisce requisito necessario per procedere ad interventi sul potenziale viticolo e per accedere alle misure strutturali e di mercato in materia di agricoltura ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale, nonché per effettuare la dichiarazione di raccolta delle uve e la rivendicazione delle produzioni.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019 n. 3, art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 17.

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Parola così sostituita con l.r.. 20 luglio 2023, n. 20, art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.