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Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73

Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017

Art. 11
Clausola valutativa
1. Entro il 30 aprile 2020 e successivamente con cadenza quinquennale, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione nella quale si dà conto della gestione del potenziale viticolo regionale, con particolare riferimento:
a) all’idoneità tecnico-produttiva dei vigneti per ciascuna DO e la relativa rivendicazione;
b) all’andamento negli anni dell’utilizzo delle superfici rivendicabili per singola DO;
c) all’evoluzione negli anni del potenziale viticolo regionale;
d) all’attività di controllo svolta ed ai relativi esiti.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019 n. 3, art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 17.

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Parola così sostituita con l.r.. 20 luglio 2023, n. 20, art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.