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Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73

Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017

Art. 10
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Per le violazioni alla presente legge, fermo restando quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 69 della l. 238/2015 , sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
a) il conduttore che non provvede a presentare le richieste e le comunicazioni relative ai procedimenti amministrativi di cui all'articolo 7, comma 2, lettere k), l), m), n), o), p), q) e r), secondo i termini ivi previsti o le presenta oltre i termini, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 90,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata. La sanzione è ridotta a un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni;
b) il conduttore che non provvede a presentare le richieste relative ai procedimenti amministrativi richiamati all'articolo 7, comma 2, lettere j) e s), secondo i termini ivi previsti o le presenta oltre i termini, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro;
c) il conduttore che non provvede ad aggiornare lo schedario nei termini di cui all’articolo 9, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 600,00 euro, salvo il caso in cui la difformità riguardi l’idoneità produttiva, per il quale si applica la sanzione di cui all'Sito esternoarticolo 69, comma 8, della l. 238/2016 .
2. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni della Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
3. Alle sanzioni comminate in misura fissa non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 8, comma 4, della l.r. 81/2000 .

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019 n. 3, art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 17.

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Parola così sostituita con l.r.. 20 luglio 2023, n. 20, art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.