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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71

Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15 dicembre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a), n), o) e z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell' Sito esternoarticolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 );


Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 15 dicembre 2016;


Considerato che:


1. Con l'entrata in vigore della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), si è resa necessaria una revisione del sistema della programmazione degli interventi a sostegno delle attività produttive;


2. In primo luogo occorre fare riferimento al nuovo modello di programmazione, stabilendo che gli interventi sono realizzati in conformità al programma regionale di sviluppo (PRS) secondo quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) e dalla relativa nota di aggiornamento, in modo da garantire la coerenza tra gli obbiettivi perseguiti annualmente dalla Regione e gli stanziamenti di bilancio;


3. È opportuno ribadire, anche nel nuovo sistema, le finalità già perseguite con la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese), mantenendo sostanzialmente invariata la sistematica dell'articolato;


4. È necessario, pur riconfermando il sistema degli interventi di sostegno alle imprese delineato dalla l.r. 35/2000 , prevedere il sostegno regionale a interventi a carattere strategico configurati come tali sulla base delle finalità perseguite e dell’entità dei costi totali ammissibili;


5. È necessario aggiornare alcune norme sulla base dell'esperienza maturata in questi anni; in particolare, vengono ridefiniti le procedure di revoca e il sistema sanzionatorio, al fine di razionalizzare le modalità operative dando certezza ai relativi procedimenti amministrativi e vengono eliminate alcune difformità terminologiche;


6. È opportuno ribadire gli obiettivi di semplificazione e trasparenza, confermando l'impegno regionale a promuovere azioni finalizzate alla riduzione degli oneri a carico delle imprese, mantenendo le norme sulla banca dati delle agevolazioni, la semplificazione nelle attestazioni dei requisiti da parte delle imprese e la modulistica standardizzata;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 16 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 17 .

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Rubrica prima sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 .

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 20 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 26 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.