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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71

Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15 dicembre 2017

CAPO VI
Monitoraggio, controllo, valutazione di efficacia
Art. 26
Monitoraggio
1. Gli interventi di sostegno alle imprese sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti da parte dei beneficiari. Tale azione deve permettere di orientare i successivi interventi, partendo dalle necessità emerse nel corso dell'esecuzione delle singole operazioni oggetto di agevolazione e sentite le parti sociali.
2. Il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario, è predisposto e attuato dalla Giunta regionale, anche avvalendosi di soggetti terzi specializzati, sulla base di idonei indicatori strutturati in modo da individuare:
a) lo stato di avanzamento delle singole operazioni nonché gli obiettivi specifici da raggiungere entro una scadenza determinata;
b) l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.
Art. 27
Controllo
1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attuazione degli interventi sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalle norme comunitarie riguardanti i controlli finanziari effettuati dagli stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi comunitari.
2. Sono disposti controlli e ispezioni in loco, anche a campione, sugli interventi agevolati, nonché sui sistemi di gestione e di controllo attivati dai soggetti attuatori, allo scopo, in particolare, di verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la permanenza dell'investimento, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo. Prima di un controllo o di un'ispezione in loco i soggetti interessati ne sono informati con un preavviso non inferiore a dieci giorni.
3. In caso di infrastrutture, i controlli e le ispezioni di cui al comma 2, sono finalizzati anche a verificare la concreta operatività dell'infrastruttura realizzata rispetto alle finalità per le quali il beneficio è stato concesso nonché il rispetto dei tempi di mantenimento dell'investimento di cui all'articolo 20.
4. Per tutto il periodo di obbligo di mantenimento dell'investimento di cui all'articolo 20, i soggetti attuatori tengono a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti all'intervento gestito.
Art. 28
Valutazione di efficacia
1. La Giunta regionale assicura la valutazione di efficacia degli interventi.
2. Al fine di fornire un quadro conoscitivo generale sull'attuazione e sui risultati prodotti dalla presente legge, la Giunta regionale comunica al Consiglio regionale lo stato di attuazione degli interventi e la loro efficacia attraverso un documento di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della l.r. 1/2015 , anche in riferimento ai costi delle procedure e alla riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.
3. Nel documento di cui al comma 2 sono evidenziati l'ammontare degli stanziamenti per il fondo unico per le imprese di cui all'articolo 18 e per il fondo unico per le infrastrutture di cui all'articolo 19 e gli elementi informativi di carattere quantitativo e qualitativo, distinti secondo l'ambito territoriale, settoriale e della dimensione dell'impresa, nonché la tipologia dell’intervento differenziato secondo:
a) le istanze di agevolazione presentate e le agevolazioni concesse ed erogate;
b) il volume e la tipologia degli interventi attivati;
c) i casi di rinuncia, sospensione e revoca delle agevolazioni.
Art. 29
1. È istituita la Consulta delle imprese, di seguito denominata consulta, quale sede permanente di confronto e partecipazione sulle politiche riguardanti la crescita, lo sviluppo, la qualificazione e l’evoluzione dei sistemi di impresa dell’economia regionale, con particolare riguardo a:
a) la transizione al digitale e l’innovazione tecnologica;
b) la transizione verso il “Green deal europeo” e l’economia circolare;
c) la creazione di nuova e qualificata occupazione;
d) i processi di internazionalizzazione;
e) la struttura finanziaria delle MPMI e l’accesso al credito;
f) la qualificazione dei sistemi territoriali di produzione;
g) il potenziamento delle filiere territoriali delle catene del valore;
h) l’offerta turistica e la rigenerazione del sistema del commercio;
i) l’imprenditoria femminile, l’imprenditoria sociale, la cooperazione;
j) l’industria;
k) l’artigianato in tutte le sue declinazioni;
l) la programmazione negoziata;
m) l’individuazione degli interventi strategici.
2. La consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore da lui delegato.
3. La consulta è composta dai rappresentanti delle associazioni di categoria extra-agricole, dei sindacati dei lavoratori e degli enti locali che compongono il tavolo di concertazione generale istituito ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 1/2015.
4. Il numero e le modalità di designazione dei componenti e il funzionamento della consulta sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
5. Per la nomina dei componenti della consulta non si applica la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
6. La consulta opera anche in caso di mancata designazione di tutti i componenti previsti dalla deliberazione di cui al comma 4.
7. La consulta può articolarsi in gruppi di lavoro permanenti su specifici argomenti o settori economici, compresa la cooperazione a norma della l.r. 73/2005, e può essere convocata in modo disgiunto per le tematiche che riguardano le categorie economiche, i sindacati dei lavoratori, gli investimenti pubblici.
8. La partecipazione ai lavori della consulta è a titolo gratuito e non è riconosciuto alcun rimborso spese.

Note del Redattore:

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Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 16 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 17 .

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Rubrica prima sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 .

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 20 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 26 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.