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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71

Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15 dicembre 2017

CAPO V
Procedure, revoca e sanzioni
Art. 20
Obblighi per i beneficiari
1. Le imprese beneficiarie di agevolazioni hanno l'obbligo di mantenere per cinque (49)

Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17.

anni successivi all’erogazione del saldo:
a) l'investimento oggetto di agevolazione;
b) l'unità produttiva localizzata in Toscana.
1 bis. In caso di agevolazioni destinate esclusivamente alle PMI, il termine di cui al comma 1 può essere ridotto a tre anni con deliberazione della Giunta regionale in conformità alla normativa europea. (50)

Comma inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17.

1 ter. Le imprese beneficiarie hanno l’obbligo di garantire ai propri dipendenti l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale. (50)

Comma inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17.

2. In caso di agevolazioni concesse per finalità di incremento occupazionale, le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di mantenere l'incremento occupazionale realizzato per effetto dell'agevolazione secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato.
3. In caso di investimenti in infrastrutture pubbliche, l'obbligo di mantenimento dell'investimento, comprese la localizzazione in Toscana e la finalità oggetto di agevolazione, è di dieci anni decorrenti dall’erogazione del saldo, purché alla medesima data l’opera entri in funzione. Se alla data di erogazione del saldo l’opera non è entrata in funzione, i termini di mantenimento dell’investimento decorrono dalla data di entrata in funzione dell’opera stessa. (51)

Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17.

Art. 20 bis
1. Prima dell'avvio del progetto o in corso di realizzazione dello stesso o in sede di rendicontazione, l'impresa beneficiaria può chiedere la riduzione o la rimodulazione del progetto stesso nei termini e con le modalità previste dal bando. La riduzione del progetto non comporta la revoca dell'agevolazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, anche agli investimenti in infrastrutture pubbliche.
Art. 21
1. In caso di mancata realizzazione del progetto e in caso di realizzazione in una percentuale inferiore a quella minima prevista dal bando è disposta la revoca totale dell'agevolazione concessa.(10)

Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19.

2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.
3. Quando sia accertata, con provvedimento giudiziale definitivo, l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, unitamente alla revoca dell'agevolazione è disposta la restituzione delle somme erogate ed è applicata la sanzione amministrativa di cui all'Sito esternoarticolo 9 del d.lgs. 123/1998 .
4. Comportano altresì (11)

Parola inserita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18.

la revoca totale dell'agevolazione:
a) la mancanza o il venir meno dei requisiti e l’inadempimento degli obblighi (53)

Parole inserite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19.

previsti dal bando oppure l’irregolarità non sanabile della documentazione prodotta;(12)

Lettera così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18.

b) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e comma 1 bis); (53)

Parole inserite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19.

fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22;
c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b) e comma 1 bis) (54)

Parole aggiunte con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19.

;
d) l'adozione dei provvedimenti definitivi ai sensi dell'Sito esternoarticolo 14 del decreto legislativo 9 aprile Sito esterno2008, n. 81 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come previsto dall'articolo 25, comma 3;
e) la rinuncia all'agevolazione trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore. In tali casi la revoca comporta il pagamento, da parte del beneficiario, di un rimborso determinato forfettariamente dalla Giunta regionale in relazione ai costi istruttori sostenuti e in proporzione all'entità dell’agevolazione. (55)

Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19.

e bis) la mancata applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro entro novanta giorni dalla notifica dell'avvenuto accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 1 ter. (56)

Lettera aggiunta con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19.

5. Comporta la revoca dell'agevolazione, secondo le modalità previste dal bando, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 2. (10)

Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19.

5 bis. Il mancato rispetto del piano di rientro in caso di aiuti rimborsabili comporta la revoca dell’agevolazione per decadenza del beneficio del termine per la restituzione della stessa con le modalità previste dal bando (57)

Parole aggiunte con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19.

. (14)

Comma inserito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18.

6. Il procedimento di revoca si conclude entro novanta giorni dalla data di avvio.
7. Il termine di cui al comma 6 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli investimenti in infrastrutture pubbliche. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 20, comma 3, comporta la revoca totale dell’agevolazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22. (58)

Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19.

Art. 22
Revoca parziale delle agevolazioni
1. Nell'ipotesi di mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 20, comma 1, lettera a), e comma 1 bis, (59)

Parole inserite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 20.

salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto. In ogni caso l’entità della revoca non può essere inferiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa.
2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), fatta eccezione per i primi dodici mesi di investimento, da calcolarsi dall’erogazione del saldo, in cui la revoca è pari al 100 per cento, per gli anni successivi l'entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente:
a) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 90 per cento;
b) dal venticinquesimo mese al trentaseiesimo mese, revoca pari al 75 per cento;
c) dal trentasettesimo mese al quarantottesimo mese, revoca pari al 65 per cento;
d) dal quarantanovesimo mese, revoca pari al 50 per cento. (60)

Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 20.

2 bis. Nelle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 1 bis, fatta eccezione per i primi dodici mesi di investimento, da calcolarsi dall’erogazione del saldo, in cui la revoca è pari al 100 per cento, per gli anni successivi l'entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente:
a) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75 per cento;
b) dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50 per cento. (61)

Comma aggiunto con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 20.

2 ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di mancato rispetto dell’obbligo di mantenimento dell’investimento di cui all'articolo 20, comma 3. (61)

Comma aggiunto con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 20.

Art. 23
1. Non possono accedere alle agevolazioni per un periodo di due anni successivi all'adozione del provvedimento di revoca le imprese che sono state oggetto di revoca totale:
a) ai sensi dell'articolo 21, comma 3;
b) per decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci nella documentazione prodotta;
c) per il venir meno dell’investimento oggetto di agevolazione di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), e comma 1 bis;
d) per il venir meno dell’unità produttiva localizzata in Toscana di cui all’articolo 20, comma 1, lettera b), e comma 1 bis;
e) per l'adozione di provvedimenti definitivi in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
2. Non possono accedere alle agevolazioni i soggetti nei cui confronti è in essere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato di importo superiore ad euro 5.000,00 e derivante da precedenti provvedimenti di revoca per agevolazioni alle imprese.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche in caso di:
a) dilazione di pagamento e piano di rateizzazione del pagamento non rispettati;
b) debito iscritto a ruolo presso l’agente di riscossione coattiva.
4. Se le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto interessato può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l’esclusione dall’agevolazione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano in caso di rispetto delle scadenze di un piano di rateizzazione concordato con la Regione a seguito di un provvedimento di revoca.
Art. 24
Abrogato.
Art. 25
Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso
1. L'adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'Sito esternoarticolo 14 del d.lgs. 81/2008 determina la sospensione dell'agevolazione concessa.
2. Le imprese sospese ai sensi dell'Sito esternoarticolo 14 del d.lgs. 81/2008 non possono accedere alle agevolazioni per l'intera durata del provvedimento sospensivo.
3. L’adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008, comporta la revoca totale dell’agevolazione concessa e l’esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura nelle seguenti ipotesi:
a) accertamento definitivo delle violazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008, a seguito di rigetto del ricorso proposto avverso i provvedimenti di sospensione, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del medesimo d.lgs. 81/2008;
b) decorso dei termini per proporre ricorso avverso i provvedimenti di sospensione. (22)

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 13.

3 bis. La revoca totale dell’agevolazione concessa e l’esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura per un periodo di due (64)

Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 23.

anni decorrono dalla data del definitivo accertamento delle violazioni o dal decorso dei termini per proporre ricorso. (23)

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 13.

Art. 25 bis
Interventi a seguito di eventi calamitosi o a carattere emergenziale (65)

Articolo inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 24.

1. Gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera k ter), sono attuati secondo quanto disposto:
a) dalla normativa statale, laddove l’intervento è da essa previsto e regolato;
b) dalla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera b) e dall’articolo 20, commi 1 e 2.
Art. 25 ter
Contrasto alla discriminazione ed alle molestie nei luoghi di lavoro (66)

Articolo inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 25.

1. Le imprese beneficiarie si impegnano a promuovere la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni e alle molestie nei luoghi di lavoro.

Note del Redattore:

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Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 16 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 17 .

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Rubrica prima sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 .

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Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 20 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 26 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.