Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71
Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15 dicembre 2017
Art. 9
Procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno
1. Per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese si applica la procedura automatica, valutativa o negoziale, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del d.lgs. 123/1998 .
2. I procedimenti attuativi assicurano la semplificazione e lo snellimento amministrativi, il minore impatto sui costi delle imprese e il contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche interessate.
3. I procedimenti attuativi sono applicabili anche al sostegno finanziario a interventi di carattere infrastrutturale, materiale ed immateriale, per quanto compatibili.
4. In caso di investimenti di carattere infrastrutturale, materiale e immateriale, gli interventi sono determinati tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate in uno specifico periodo di riferimento, determinato secondo la natura del progetto e tenendo conto sia del periodo di realizzazione dell'operazione che del periodo successivo al suo completamento secondo il tempo di ammortamento previsto.
5. La Giunta regionale disciplina l'applicazione del comma 4 secondo principi di gradualità e proporzionalità in rapporto alla dimensione del progetto d'investimento.
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12 .
Rubrica prima sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .
Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .
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