Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71
Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15 dicembre 2017
Art. 3
Ambiti di intervento
1. Gli interventi di sostegno alle imprese possono riguardare:
a) gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione, ivi compresa l'acquisizione di servizi qualificati e avanzati;
b) lo sviluppo produttivo;
c) la promozione commerciale e l'internazionalizzazione;
d) l'accesso al credito e lo sviluppo di strumenti finanziari;
e) la ristrutturazione e diversificazione aziendale e di settore, i processi di ibridazione tra imprese for profit e non profit, la crescita dimensionale delle imprese;
f) gli investimenti in forma aggregata con particolare riferimento alle reti di imprese;
h) la costituzione di imprese da parte di giovani, di donne e di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali e di dipendenti di imprese in crisi;
i) i processi di trasferimento tecnologico in favore delle imprese e dei sistemi produttivi;
j) la realizzazione di infrastrutture di servizio alla produzione, al sistema turistico e commerciale e al trasferimento tecnologico in favore delle imprese e dei sistemi produttivi;
k) i processi di reindustrializzazione e di attrazione di investimenti esogeni;
k ter) interventi finalizzati all’indennizzo, totale o parziale, dei danni materiali e immateriali subiti dalle imprese a seguito di eventi calamitosi o comunque eccezionali aventi carattere emergenziale; (29)
1 bis. Gli interventi di sostegno alle imprese possono riguardare altresì la promozione e l’accompagnamento degli investimenti mediante accordi di collaborazione e partenariato economico, finanziario e scientifico-tecnologico con altre istituzioni internazionali, nazionali e locali, protocolli d’intesa con investitori nazionali ed esteri e l'integrazione delle politiche regionali con le politiche locali. (30)
1 ter. La Regione, per sostenere e favorire gli investimenti delle imprese, garantisce un accesso unico e coordinato alle strutture regionali interessate con riguardo a:
a) le informazioni sulle opportunità di finanziamento pubblico regionale, nazionale e comunitario;
b) il raccordo con gli uffici regionali e il sistema istituzionale, in particolare gli enti locali e il sistema camerale, per le attività di carattere amministrativo e per iniziative di promozione dello sviluppo aziendale e territoriale;
c) il raccordo con il sistema delle competenze della ricerca pubblica regionale e del sistema degli incubatori di start-up;
d) il supporto e la promozione di progettualità integrata pubblico/privata e la collaborazione tra imprese. (30)
1 quater. Il sistema di accesso unico e coordinato di cui al comma 1 ter è promosso e sviluppato in collaborazione con le associazioni di categoria extra-agricole che compongono il tavolo di concertazione generale istituito ai sensi dell’articolo 3 della regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). (30)
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12 .
Rubrica prima sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .
Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.