Menù di navigazione

Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71

Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15 dicembre 2017

Art. 19
Fondo unico per le infrastrutture
1. È istituito il fondo unico per il sostegno alla realizzazione delle infrastrutture di servizio alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j).
2. Nel fondo confluiscono le risorse comunitarie, nazionali e regionali derivanti da atti di programmazione, nonché le risorse derivanti da rientri, da rinuncia, revoca e restituzione di somme erogate, nel rispetto dei vincoli di legge.
3. La Giunta regionale assicura la massima flessibilità nell'utilizzo delle risorse confluite nel fondo, nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento contabile.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica prima sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 26 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.