Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71
Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15 dicembre 2017
Art. 17
Termini dei procedimenti erogativi(7)
1. Fatti salvi i casi disciplinati all’articolo 14, comma 4, lettere a) e b), il saldo del progetto d’investimento è erogato all’impresa beneficiaria entro i centottanta giorni successivi alla presentazione della rendicontazione finale di spesa. Tale termine può essere motivatamente modificato fino ad un massimo di duecentoquaranta giorni in presenza di rendicontazioni di particolare complessità.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di integrazioni necessarie all’attività di verifica dell’amministrazione.
2 bis. I termini di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in presenza di erogazioni a titolo di stato di avanzamento lavori (SAL). (8)
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12 .
Rubrica prima sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .
Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .
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