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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017

CAPO X
Urbanistica
Art. 73
Commissione regionale per il paesaggio. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 26/2012
1. L'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'Sito esternoarticolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ”), è sostituito dal seguente:
Art. 2 Composizione e durata della commissione
1. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Della commissione fanno parte di diritto:
a) il segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, o suo delegato;
b) i soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio competenti per il territorio in cui sono situati gli immobili o le aree oggetto dei procedimenti attribuiti alla competenza della commissione, o loro delegati;
c) due fra dirigenti o funzionari preposti alle strutture regionali in materia di paesaggio, individuati nel decreto di nomina dal Presidente della Giunta regionale in ragione del loro ufficio.
2. Oltre ai membri di diritto, indicati al comma 1, della commissione fanno parte tre membri, anch’essi nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, scelti fra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio:
a) un docente universitario scelto all’interno di una terna di soggetti designati d’intesa dai rettori delle università degli studi della Toscana;
b) un esperto scelto all’interno di una terna di soggetti designati d’intesa dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, che sono rappresentate al tavolo di concertazione generale, secondo quanto previsto dall’
articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
);
c) un esperto scelto all’interno di una terna di soggetti designati dal Consiglio delle autonomie locali.
3. La commissione è integrata da un rappresentante designato dal competente comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare carabinieri regionale, nel caso in cui la proposta di cui all’articolo 1 riguardi filari, alberate ed alberi monumentali, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 137 del d.lgs. 42/2004
.
4. La commissione resta in carica cinque anni.
”.
Art. 74
Procedimento di nomina e insediamento della commissione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 26/2012
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 26/2012 è sostituito dal seguente:
2. Entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale costituisce la commissione provvedendo alla nomina dei membri secondo la composizione stabilita nell’articolo 2 e ne convoca la prima seduta, in composizione
plenaria. Nel caso di inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 1, trascorsi quindici giorni dalla scadenza dello stesso, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione della commissione ed alla nomina dei suoi membri.
”.
Art. 75
Modalità di funzionamento della commissione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 26/2012
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 26/2012 è sostituito dal seguente:
1. Nel corso della prima seduta, la commissione, convocata in composizione plenaria:
a) nomina il presidente fra i membri di diritto di cui all’articolo 2, comma 1;
b) approva il regolamento interno di funzionamento della commissione.
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 26/2012 la parola: “
sei
” è sostituita dalla seguente: “
cinque
”.
Art. 76
Norme transitorie. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 26/2012
1. L'articolo 7 della l.r. 26/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 7 Norma transitoria
1. In fase di prima applicazione dell'articolo 2, come modificato dalla legge regionale.12 dicembre 2017, n. 70.(Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017), il Presidente della Giunta regionale avvia il procedimento per la nomina della commissione entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della stessa
l.r.70 /2017
.
2. Fino alla nomina della commissione secondo la composizione stabilita ai sensi dell'articolo 2, come modificato dalla
l.r.70/2017
sono prorogate le funzioni della commissione nella composizione precedente.
”.
Art. 77
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.