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Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

Art. 27
Centro regionale per l'accessibilità
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, è istituito il Centro regionale per l'accessibilità con funzioni di:
a) supporto alle direzioni regionali per il coordinamento e l'attuazione delle politiche regionali in tema di disabilità;
b) informazione e consulenza in materia di accessibilità e barriere architettoniche, in particolare per l’adattamento domestico e il supporto all’autonomia;
c) monitoraggio delle iniziative e dei progetti in tema di accessibilità a nuove tecnologie;
d) collaborazione alla gestione e aggiornamento del portale regionale sulla disabilità ;
e) consulenza agli operatori pubblici coinvolti nei percorsi dedicati alle persone con disabilità;
f) promozione di iniziative sul territorio regionale per una reale diffusione della cultura dell’accessibilità e per l’inclusione delle persone con disabilità.
2. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità di organizzazione del Centro regionale per l'accessibilità, che si avvale di personale, regionale, comandato o messo a disposizione dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale o dagli enti dipendenti della Regione, esperto in materia di accessibilità, barriere architettoniche e relative tecnologie.

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 61, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.