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Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

CAPO V
Mobilità
Art. 16
Mobilità individuale
1. La Regione promuove azioni rivolte alle persone con disabilità al fine di favorire la mobilità individuale con la maggiore autonomia possibile.
Art. 17
Preavviso
1. Per favorire l'esercizio del diritto di libera circolazione su gomma, ferro, fune e marittima, per le persone con disabilità, la Regione promuove azioni volte a favorire la possibilità di utilizzo dei vettori di trasporto passeggeri da parte delle suddette persone senza preavviso.
Art. 18
Trasporto sociale
1. La Regione promuove intese con gli enti locali per l’implementazione dei servizi di trasporto sociale, rientranti negli altri servizi alla persona di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 61, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.