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Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

CAPO II
Accertamento sanitario della disabilità
Art. 5
Procedura di accertamento sanitario della disabilità
1. La procedura di accertamento sanitario della condizione di disabilità è di competenza delle aziende unità sanitarie locali (USL), ferme restando le funzioni dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) di cui all'Sito esternoarticolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 2 agosto 2009, n. 102 , e ai relativi provvedimenti attuativi.
2. La condizione di disabilità comprende:
a) lo stato di invalidità, cecità e sordità civili, la condizione di handicap di cui alla Sito esternolegge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
b) la condizione per il collocamento mirato al lavoro di cui alla Sito esternolegge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
c) la condizione per l'attivazione dell'integrazione scolastica di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 ).
3. La condizione di disabilità è accertata ai fini del conseguimento del contrassegno invalidi di cui all'articolo 381 del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ed ai fini dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale di cui all'Sito esternoarticolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Art. 6
Commissione unica di accertamento
1. L'accertamento sanitario della condizione di disabilità è svolto, a seguito di domanda unica e contestuale, da una commissione unica di accertamento, costituita presso i servizi dell'azienda USL che svolgono funzioni in materia medico legale, di seguito denominata commissione.
2. La commissione rappresenta diverse professionalità e competenze specialistiche ed è composta da:
a) un medico dipendente o convenzionato dell'azienda USL specialista in medicina legale, che svolge le funzioni di presidente;
b) un medico dipendente o convenzionato dell'azienda USL. Qualora in sede di domanda la persona interessata lo richieda, il medico è scelto fra gli specialisti della branca medica relativa alla patologia oggetto di accertamento; (2)

Lettera così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 61, art. 1.

c) un medico in rappresentanza dell'associazione di categoria alla quale appartiene la persona sottoposta ad accertamento, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'Sito esternoarticolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternoL. 26 luglio 1988, n. 291 , e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti);
d) un medico dell'INPS.
3. Per gli accertamenti di cui alla Sito esternol. 104/1992 , alla Sito esternol. 68/1999 ed al d.p.c.m. 185/2006, la commissione è integrata da un operatore sociale.
4. Quando l'accertamento sanitario è finalizzato al collocamento mirato al lavoro di cui alla Sito esternol. 68/1999 , il componente di cui al comma 2, lettera b), è uno specialista in medicina del lavoro.
5. Ai lavori della commissione può assistere, su richiesta della persona sottoposta ad accertamento e con oneri a suo carico, un medico di fiducia della persona medesima.
6. La commissione si riunisce e delibera validamente con la presenza del presidente e di due componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Qualora ricorrano condizioni di gravità, urgenza ed intrasportabilità della persona da sottoporre ad accertamento, il presidente può delegare l'accertamento stesso, anche domiciliare, al componente di cui al comma 2, lettera b), fatta salva la facoltà del componente di cui al comma 2, lettera c), di partecipare all'accertamento. La commissione delibera dopo l'acquisizione agli atti del responso della visita.
7. La partecipazione ai lavori della commissione dei componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), avviene in orario di lavoro e nell'esercizio delle competenze istituzionali.
8. Al componente di cui al comma 2, lettera c), è corrisposta una indennità di presenza e un'indennità per ogni visita espletata e definita, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.
9. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un dipendente dell'azienda USL appartenente al ruolo amministrativo.
10. Se l’accertamento riguarda persone in età evolutiva, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la commissione è composta secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 4, comma 1 bis, della l. 104/1992 , come aggiunto dal Sito esternodecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181, lettera c) Sito esternodella legge 13 luglio 2015, n. 107 ), ai sensi dell’Sito esternoarticolo 19, comma 2, del d. lgs 66/2017 stesso.
Art. 7
Termini dell'accertamento
1. L'accertamento sanitario di competenza della commissione è effettuato entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di acquisizione della domanda all'azienda USL competente per il territorio di residenza del richiedente, fatto salvo il rispetto del termine previsto dall'Sito esternoarticolo 6, comma 3 bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni dalla Sito esternolegge 9 marzo 2006, n. 80 , per l'accertamento riguardante soggetti con patologie oncologiche e fatto salvo il rispetto del termine previsto dal d.p.c.m. 185/2006.
Art. 8
Procedura informatica
1. Previe intese con gli enti titolari delle funzioni in materia è predisposta una procedura informatica per la trasmissione in via telematica, con modalità di cooperazione applicativa, dei verbali di accertamento sanitario all'INPS.
2. La procedura informatica di cui al comma 1, avviene nel rispetto delle disposizioni Sito esternodel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice sulla protezione dei dati personali) e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale. La procedura informatica è parte integrante del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni, alle regole e agli standard di cui al capo III della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 61, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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