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Legge regionale 17 ottobre 2017, n. 59

Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma 4, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 21 luglio 2017;


Considerato quanto segue:


1. Dall'esperienza gestionale maturata a seguito del riordino istituzionale è emersa la necessità di intervenire sulle disposizioni della l.r. 7/2005 per meglio definire l'ambito di applicazione della legge che comprende, non solo i prelievi, ma anche la gestione della fauna ittica;


2. Al fine di assicurare una migliore gestione della fauna ittica è opportuno ridefinire le acque pubbliche per comprendervi tutte le acque nelle quali possono vivere popolazioni ittiche allo stato naturale, rinviando alla competente struttura della Giunta regionale il compito di individuare le aste principali delle acque interne di interesse per la pesca; la necessità di gestire in modo efficace gli invasi posti all'interno dei parchi urbani rende necessario attribuire ai comuni, responsabili dei parchi, anche le competenze in materia di fauna ittica e di pesca su tali invasi;


3. Per garantire la massima rappresentatività è necessario intervenire a modificare le disposizioni relative alla composizione della Consulta ittica regionale;


4. Le difficoltà applicative derivanti dall’individuazione delle associazioni di pescatori che agiscono unitariamente e l'esigenza di individuare a livello regionale associazioni piscatorie dilettantistiche rende necessario introdurre un elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche;


5. Per assicurare che il piano regionale per la pesca nelle acque interne disciplini anche i profili di carattere gestionale relativi alle immissioni di fauna ittica, alla individuazione e attuazione dei metodi di controllo e alla gestione degli istituti ittici, prima assicurati a livello provinciale, è necessario ampliare i contenuti della pianificazione;


6. Al fine di adeguare l'impianto sanzionatorio alle disposizioni nazionali introdotte con la Sito esternolegge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), è necessario disciplinare nuovamente le norme in materia di sanzioni amministrative;


7. Per assicurare che gli operatori volontari di vigilanza ittica dispongano delle necessarie conoscenze e competenze è necessario prevedere un esame di abilitazione per il conseguimento dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di guardia ittica volontaria;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.