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Legge regionale 17 ottobre 2017, n. 59

Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

Art. 7
Piano regionale per la pesca nelle acque interne. Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 7/2005
1. L'articolo 8 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 8 - Piano regionale per la pesca nelle acque interne
1. Tutte le acque pubbliche interne di interesse per la pesca di cui all'articolo 2 sono soggette a pianificazione.
2. Il Consiglio Regionale approva il piano regionale per la pesca nelle acque interne.
3. Il piano regionale per la pesca nelle acque interne indica in particolare:
a) la suddivisione in zone ittiche, indicate all'articolo 10, comma 1, dei corpi idrici di cui all'articolo 2, comma 3 bis;
b) i criteri per la realizzazione e la gestione degli istituti previsti dal regolamento;
c) la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, relativamente a luoghi, tempi, modi, specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile;
d) l'elenco delle specie ittiche autoctone e le misure di tutela da adottare per la loro conservazione;
e) l'elenco delle specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione ed i relativi metodi di controllo da adottare;
f) le linee di indirizzo per le immissioni ittiche ed i criteri di gestione degli impianti ittiogenici pubblici della Toscana;
g) i corpi idrici sui quali possono essere installati i retoni di cui all'articolo 13, tenuto conto dei valori storici e paesaggistici, delle tradizioni e delle consuetudini, nonché della sostenibilità rispetto alla risorsa ittica, determinandone altresì le modalità di esercizio e le misure;
h) ogni ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della presente legge.
4. Per la predisposizione e il monitoraggio del piano di cui al comma 3, la Regione si avvale dell’ARPAT e può avvalersi del supporto tecnico scientifico di istituti di ricerca ed università.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.