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Legge regionale 17 ottobre 2017, n. 59

Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

Art. 2
Acque interne. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2005
1. II comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
"
3. Sono considerate acque interne di interesse per la pesca tutte le acque pubbliche in cui, per la qualità delle acque stesse, possono vivere popolazioni ittiche allo stato naturale.
”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 7/2005 è inserito il seguente:
"
3 bis. Le aste principali delle acque interne di interesse per la pesca sono individuate con atto della competente struttura della Giunta regionale e inserite in un apposito elenco.
".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 7/2005 è aggiunto il seguente:
"
5 bis. Gli invasi naturali ed artificiali presenti all'interno dei parchi urbani sono gestiti, per le finalità della presente legge, dai comuni competenti per territorio.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.