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Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57

Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 18 ottobre 2017





PREAMBOLO

Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);


Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);


Vista la legge regionale 5 agosto 2016, n. 55 (Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell’imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla l.r. 81/2015 );


Vista la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015);


Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88 (Legge di stabilità per l'anno 2017) e, in particolare, l'articolo 33;


Considerato quanto segue:


1. Nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario posti dalla legislazione statale, sono dettate disposizioni in materia di canoni per il rilascio delle concessioni di derivazione delle acque o per l'utilizzo del demanio idrico;


2. Si rende necessario disciplinare le penalità per tardivo ed erroneo pagamento, il recupero dei canoni, il recupero delle spese e l'estinzione di crediti di modesto ammontare;

3. Al fine di prevedere termini più ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento delle somme, si rende necessario non prevedere l'irrogazione delle sanzioni, né richiedere il pagamento degli interessi dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 81/2015 e degli indennizzi di cui all'articolo 1, commi 8, 9 e 10, della l.r. 77/2016 , effettuati entro l’entrata in vigore della presente legge;


4. Al fine di semplificare la procedura di rilascio delle concessioni di derivazione delle acque o per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e la semplificazione relativamente all'applicazione dei connessi oneri finanziari, si prevede la facoltà di stipulare accordi sostitutivi di provvedimenti concessori o diretti a definirne il contenuto;


5. Con specifico riferimento alle sole concessioni relative all'occupazione e all'uso del demanio idrico, in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti e i corpi idrici e le relative aree, occorre prevedere, tramite accordi, la possibilità di determinare il numero e la tipologia delle interferenze applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, non inferiore al 20 per cento del territorio regionale, su cui sarà commisurato il canone complessivo annuo da corrispondere da parte dei soggetti gestori di servizi pubblici o di servizi di interesse generale;


6. Al fine di riallineare le concessioni con la nuova normativa in materia a seguito del passaggio di competenze dalle province alla Regione ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), agli illeciti amministrativi di cui all'articolo 40 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), eventualmente accertati nell’ambito degli accordi, non si applicano le sanzioni amministrative, fatto salvo il pagamento dell’indennizzo per ciascun anno di occupazione senza titolo;


7. A seguito nel subentro delle funzioni in materia di rilascio delle concessioni di derivazione per uso idropotabile, occorre prevedere che le concessioni a servizio del servizio idrico integrato (SII) siano rilasciate ai gestori in relazione al territorio di competenza per una durata pari al termine delle convenzioni tra l’Autorità idrica toscana (AIT) ed il gestore del SII;


8. In particolare, si prevede che i gestori che effettuano prelievi afferenti e funzionali al SII sulla base di concessioni rilasciate all'AIT o ai comuni subentrano, ai sensi e per gli effetti dell'Sito esternoarticolo 153 del d.lgs. 152/2006 , nei relativi rapporti concessori dall’entrata in vigore della presente legge;


9. In considerazione della necessità di favorire la definizione in forma agevolata delle situazioni debitorie pregresse relative al mancato versamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della l.r. 2/1971 e alla l.r. 68/2016 , al fine di non deprimere le attività economiche e sociali svolte sul demanio idrico consentendo ad un maggior numero di concessionari di beneficiarne, si rende necessaria la riapertura dei termini per il pagamento dell’aliquota agevolata del 20 per cento;


10. La posticipazione del termine al 30 novembre 2017 è volta a favorire la massima conoscibilità ai contribuenti circa la possibilità di regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione assicurando, soprattutto alle imprese e agli enti pubblici titolari di concessioni, termini più ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento dell'imposta, nonché ridurre il potenziale ed incerto contenzioso futuro unitamente al raggiungimento delle previsioni di incasso da realizzarsi nel corrente esercizio finanziario per la Regione Toscana;


11. Al fine di non creare una disomogeneità sono fatti salvi, ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all’articolo 4, comma 1, della l.r. 77/2016 , i versamenti dell'imposta regionale effettuati dal 1° dicembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 1, comma 5, della l.r. 81/2015 ;


12. Ai pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 77/2016 , dal 1°dicembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui al all'articolo 1, comma 3, della l.r. 81/2015 , in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della medesima l.r. 81/2015 ;


13. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con le previsioni di cui alla l.r. 77/2016 e con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2017 e 2018, è ridotta del 100 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2016 e di cui all'articolo 33 della l.r. 88/2016 ;


14. Si rende necessario prevedere che, a decorrere dall'annualità 2019, l'aliquota dell'imposta regionale applicata sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato sia quella definita all'articolo 17, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2016 , pari al 50 per cento del canone di concessione;


15. Viste le imminenti scadenze è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Oggetto
1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario posti dalla legislazione statale, detta disposizioni in materia di canoni per il rilascio delle concessioni per l’occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque.
2. In particolare, la presente legge disciplina:
a) le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei canoni per l’occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque;
b) i procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative per l’occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque.
2 bis. Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per le concessioni idroelettriche di grande derivazione.(1)

Comma aggiunto con l.r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 2.

Art. 2
Penalità per tardivo ed erroneo pagamento
1. I soggetti titolari di concessione per l’occupazione e l’uso del demanio idrico e delle relative aree che non eseguono, in tutto o in parte, i versamenti dovuti, sono soggetti al pagamento di una penalità pari al 30 per cento dell'importo non versato o versato dopo la scadenza, oltre al pagamento degli interessi calcolati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23 ), al tasso moratorio per semestri compiuti. La penalità è ridotta ad un sesto o ad un terzo se il versamento è effettuato rispettivamente entro trenta giorni o centottanta giorni dalla data di scadenza.
Art. 3
Recupero dei canoni
1. Nelle more del recupero coattivo la Regione può inviare avvisi di pagamento bonari, nonché eventuali ulteriori comunicazioni ritenute utili all'acquisizione di elementi, dati e notizie rilevanti ai fini della corretta definizione della richiesta di pagamento.
2. Decorso inutilmente il termine per il pagamento del canone, la Regione procede alla riscossione coattiva delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), oppure sulla base dell'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), nonché secondo le disposizioni Sito esternodel titolo II del d.p.r. 602/1973 , in quanto compatibili.
2 bis. Alle attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento tributario e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2022, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, la Regione può applicare le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). Sono, altresì, applicabili le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 785, 786, 788, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802 e 803, della medesima l. 160/2019. (6)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 41.

3. Il recupero del canone è effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al termine ordinario di pagamento del canone stabilito ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
Art. 4
Recupero delle spese
1. Ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, sono addebitate le spese postali ed amministrative pari a 1 euro per comunicazione inviata.
2. Ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, qualora si proceda ai sensi Sito esternodel d.p.r. 602/1973 , sono addebitate le spese previste dalla vigente normativa.
3. Ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, qualora si proceda ai sensi del r.d. 639/1910, sono addebitate le somme per il recupero delle spese amministrative e istruttorie stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5
Estinzione di crediti di modesto ammontare
1. Non si fa luogo al recupero e all’applicazione di penali o all'iscrizione a ruolo dei crediti regionali qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da penali o interessi, sia pari o inferiore all'importo determinato annualmente con legge di bilancio.
Art. 6
Disposizioni sul pagamento dei canoni e della correlata imposta per l'anno 2016
1. I pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n.81 (Legge di stabilità per l'anno 2016), nonché degli indennizzi di cui all'articolo 1, commi 8, 9 e 10, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), effettuati entro l’entrata in vigore della presente legge, si considerano regolarmente eseguiti.
Art. 7
Rimborsi
1. Il concessionario può chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di canone, per l’occupazione e l'utilizzazione dell'acqua, del demanio idrico e delle relative aree.
2. L'istanza di rimborso deve pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento.
3. Il concessionario, per le somme indebitamente corrisposte, ha diritto agli interessi calcolati, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 13 del d.lgs. 159/2015 , al tasso moratorio per semestri compiuti, escluso il primo, compresi tra la data della presentazione dell'istanza e la data del relativo provvedimento dirigenziale di rimborso.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, stabilisce le modalità operative per effettuare i rimborsi.
Art. 8
Attività informativa
1. Al fine di agevolare il regolare e tempestivo adempimento degli obblighi di pagamento, la Regione Toscana può inviare avvisi di scadenza contenenti l’importo del canone dovuto, le modalità di versamento ed ogni altra informazione utile a semplificare il rapporto tra cittadino e amministrazione.
2. La Regione Toscana può altresì inviare comunicazioni volte all'acquisizione di informazioni rilevanti ai fini della corretta valutazione dei parametri necessari alla corretta definizione del canone dovuto.
Art. 9
Accordi sostitutivi e di semplificazione
1. Su istanza di soggetti facenti richiesta di almeno cinquanta rapporti concessori di derivazione delle acque o per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, possono essere stipulati ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),(2)

Parole inserite con l.r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 3.

con la competente direzione regionale, accordi sostitutivi di provvedimenti concessori o diretti a definirne il contenuto, finalizzati alla semplificazione della procedura di rilascio delle concessioni medesime, nonché alla semplificazione dell'applicazione dei connessi oneri finanziari.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi che raggruppano utenti di derivazioni di acque pubbliche e che, per statuto, controllano i prelievi idrici dei consorziati e promuovono la gestione razionale e ambientalmente compatibile del sistema idrico, possono stipulare con la competente direzione regionale, previa acquisizione di apposita delega o per specifiche disposizioni degli statuti consortili, accordi che prevedano la rappresentanza da parte del consorzio medesimo, dei singoli concessionari consorziati, nei rapporti con l'amministrazione regionale con riferimento:
a) alle procedure amministrative, o segmenti di procedure amministrative, preordinati al rilascio, alla variazione ed al rinnovo delle concessioni;
b) alle ulteriori vicende amministrative e adempimenti connessi all'esercizio della derivazione, ivi compresi gli oneri di comunicazione dei dati di prelievo idrico.
3. Qualora i prelievi insistano sullo stesso corpo idrico, gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, previa comunicazione, la variazione, in aumento e in diminuzione, delle portate da parte dei singoli utenti consorziati, purché venga garantito dal consorzio stesso il rispetto del prelievo totale complessivamente concessionato. Le variazioni delle portate comunicate da parte dei singoli consorziati sono soggette alla preventiva verifica, da parte degli uffici regionali territorialmente competenti, in ordine al rispetto del bilancio idrico e della compatibilità delle portate variate con i prelievi già assentiti a soggetti terzi diversi dagli utenti consorziati, con particolare riferimento agli usi prioritari della risorsa. Nel caso in cui i competenti uffici non si esprimano entro trenta giorni dalla comunicazione, i concessionari consorziati possono procedere all’esecuzione delle variazioni.
4. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2, in deroga a quanto disposto dai regolamenti regionali emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della l.r. 80/2015 ), decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della l.r. 80/2015 ) e decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R/2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della l.r. 80/2015 ) possono prevedere specifiche disposizioni in merito alle modalità di calcolo e di rilascio della cauzione e della garanzia finanziaria, nonché in merito al calcolo degli oneri istruttori che possono essere determinati anche in via forfettaria in ragione del numero e della tipologia di uso, ai sensi di quanto stabilito dalle deliberazioni di cui agli articoli 6 e 13 della l.r. 80/2015 , e versati in un'unica soluzione anche al momento del pagamento del canone.
5. Gli accordi di cui ai commi 1e 2, possono prevedere, su richiesta dell'interessato, il versamento di tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, nonché il pagamento anticipato di più annualità dei canoni, così come determinati ai sensi degli articoli 6 e 12 della l.r. 80/2015 .
6. In via transitoria, in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti e i corpi idrici e le relative aree, con gli accordi di cui al comma 1 relativi all'occupazione e all'uso del demanio idrico, si può procedere alla determinazione del numero e delle tipologia delle interferenze applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, non inferiore al 20 per cento del territorio regionale, su cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere da parte dei soggetti gestori di servizi pubblici o di servizi di interesse generale. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti e degli impianti presenti nel territorio campione.
7. Ai fini di cui ai commi 1, 2, 4 e 6, la Giunta regionale detta specifici criteri e indirizzi.
8. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali comunicano alla direzione regionale competente i dati georeferenziati in formato vettoriale delle rispettive reti che interferiscono con il reticolo idrografico regionale e con le relative aree demaniali, nonché i punti di prelievo della risorsa idrica.
9. Gli accordi di cui al comma 1 possono disporre in via forfettaria in merito al pagamento degli indennizzi di cui articolo 1 della l.r. 77/2016 . Fatto salvo il pagamento dell'imposta relativa alla prima annualità, con riferimento alle annualità successive l’imposta è versata annualmente entro il termine ordinario, assumendo come base imponibile il canone annuo definito nell'accordo anche se versato in un unica soluzione o anticipato per più annualità.
10. Agli illeciti amministrativi di cui all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, eventualmente accertati nell’ambito degli accordi di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni amministrative, fatto salvo il pagamento di una somma pari al canone per ciascun anno di occupazione senza titolo.
10 bis. Gli accordi di cui al presente articolo aventi ad oggetto le concessioni di derivazione di acque, ivi compresi quelli di cui all’articolo 10, sono stipulati nel rispetto delle procedure di rilascio dei relativi titoli concessori e autorizzatori di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R/2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della l.r. 80/2015) e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). (3)

Comma aggiunto con l.r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 3.

Art. 10
Disposizioni per il riordino delle concessioni esistenti ed in corso di rilascio afferenti al servizio idrico integrato
1. Ai sensi e per gli effetti dell'Sito esternoarticolo 153 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le concessioni di derivazione per uso idropotabile a servizio del servizio idrico integrato (SII) sono rilasciate ai gestori in relazione al territorio di competenza per una durata pari al termine delle convenzioni tra l’Autorità idrica Toscana (AIT) ed il gestore del SII.
2. I gestori che effettuano prelievi afferenti al SII sulla base di concessioni rilasciate all'AIT o ai comuni subentrano, ai sensi e per gli effetti dell'Sito esternoarticolo 153 del d.lgs. 152/2006 , nei relativi rapporti concessori dall’entrata in vigore della presente legge. A tal fine le strutture regionali competenti e l'AIT, provvedono rispettivamente:
a) alla volturazione e, ove necessario, all'aggiornamento delle concessioni e dei relativi disciplinari;
b) alla revisione della convenzione del servizio del SII e dei relativi disciplinari.
3. Entro il 31 dicembre 2017, i gestori che effettuano prelievi afferenti al SII sulla base di concessioni ad uso promiscuo rilasciate ad altri soggetti presentano, ai sensi e per gli effetti dell'Sito esternoarticolo 153 del d.lgs. 152/2006 , domanda per il rilascio di nuova concessione per il prelievo idropotabile. Entro i successivi centottanta giorni le strutture regionali competenti provvedono alla revisione d'ufficio del titolo originario, nonché al rilascio al gestore richiedente di distinta concessione, procedendo al ricalcolo dei canoni dovuti, in relazione agli usi rispettivamente assentiti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche per le concessioni di derivazione in corso di rilascio.
4 bis. Il processo di riordino dei rapporti concessori di cui ai commi da 1 a 4 è attuato nel rispetto delle procedure di cui al r.d. 1775/1933 e al d.p.g.r. 61/R/2016 e delle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006(4)

Comma inserito con l.r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 4.

5. Entro il 30 novembre 2017, le strutture regionali competenti, con il supporto di AIT che fornisce i relativi dati, procedono alla ricognizione dei punti di approvvigionamento del SII e dei relativi prelievi ai fini della verifica dei fabbisogni.
6. Nelle more del completamento del processo di riordino e revisione di cui ai commi da 1 a 5, i canoni, anche provvisori, imputabili agli approvvigionamenti a servizio del SII, sono corrisposti, indipendentemente dalla titolarità dei relativi titoli concessori, dai gestori, ciascuno per il rispettivo territorio di competenza. In tal caso il canone è determinato sulla base:
a) della portata assentita nella concessione esistente o, in caso di concessione in corso di rilascio, nell'eventuale autorizzazione provvisoria al prelievo;
b) in pendenza del rilascio di concessioni preferenziali:
1) della portata annua complessivamente prelevata, come risultante dalle misurazioni, nel caso in cui i punti di approvvigionamento del SII siano dotati di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati;
2) dei volumi comunicati dal gestore in accordo con AIT nei casi in cui non siano stati ancora ottemperati gli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015.
7. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, possono essere stipulati accordi con i gestori del SII, ai fini di accelerare gli adempimenti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, e di quanto disposto al medesimo articolo 9, commi 4 e 5.
8. Gli accordi di cui al comma 7 possono disporre anche in merito all’autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). In base a quanto disposto dall'articolo 17 del r.d. 1775/1933, sono calcolati:
a) i canoni provvisori sulla base della portata assentita dall'autorizzazione provvisoria;
b) le somme pari ai canoni non corrisposti secondo quanto disposto al comma 6, lettera b), punto 2).
9. Per le situazioni coperte dagli accordi di cui al comma 7, gli illeciti amministrativi previsti dalle disposizioni nazionali eventualmente accertati nell’ambito della ricognizione e del processo di riordino di cui al presente articolo, sono considerati di particolare tenuità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, secondo periodo, del r.d. 1775/1933, e non trovano applicazione le sanzioni amministrative individuate dal d.p.g.r. 61/R/2016, dal d.p.g.r. 51/R/2015 e dalla l.r. 80/2015 .
10. Al di fuori dei casi di cui ai commi 7 e 9, in caso di inerzia o grave ritardo dei gestori del SII, l'AIT provvede agli adempimenti di cui al commi 5 e 6, mediante i poteri sostitutivi di cui all'articolo 23 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007). Nel caso in cui l'AIT non intervenga, la Regione procede all'attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 69/2011 .
Art. 10 bis
Accorpamento di concessioni di derivazione(5)

Articolo inserito con l.r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 5.

1. Qualora la stipula degli accordi ed il processo di riordino di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 10, determini, in capo ad un unico titolare, l’accorpamento di più concessioni insistenti sullo stesso corpo idrico sotterraneo oppure, in continuità morfologica, sullo stesso corpo idrico superficiale, tale accorpamento è attuato nel rispetto delle procedure di cui al r.d. 1775/1933 e al d.p.g.r. 61/R/2016 e delle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, ferme restando:
a) la durata di ciascuna singola concessione accorpata o comunque, in caso di prolungamento, la durata massima stabilita dalla legge;
b) l’aggregazione per una soglia complessivamente non superiore a 3000 kw, in caso di concessioni di piccole derivazioni idroelettriche.
Art. 11
Riapertura dei termini di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 77/2016
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 2017, è riaperto il termine, di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 77/2016 per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non corrisposta, o in corso di accertamento, alla data del 31 dicembre 2016.
2. Ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 81/2015 , sono fatti salvi i versamenti in forma agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato effettuati dal 1° dicembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali non si applica il comma 5 del medesimo articolo 1 della l.r. 81/2015 .
3. Per i pagamenti effettuati per l’intero ammontare dell’imposta in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 81/2015 , dal 1° dicembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposto il rimborso della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 81/2015 , in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della medesima l.r. 81/2015 .
4. Il rimborso di cui al comma 3 è effettuato a seguito di istanza presentata da parte del concessionario con le modalità definite nella deliberazione di cui all'articolo 7, comma 5.
Art. 12
Applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato
1. L'aliquota dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015) e di cui all'articolo 33 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88 (Legge di stabilità per l'anno 2017), per gli anni 2017 e 2018, è ridotta del 100 per cento. A decorrere dal 2019 all'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l'aliquota di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2016 .
2. Per i pagamenti effettuati per l’intero ammontare dell’imposta per l'annualità 2017 alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposto il rimborso delle somme versate.
Art. 13
Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 77/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 le parole: “
Entro il 30 gennaio 2017
” sono sostituite dalle seguenti: “
Entro il 31 gennaio 2018
”.
2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 sono inserite le parole: “
, e i dati comunicati tra il 1° febbraio 2017 e la data di entrata in vigore della
legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57
( Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla
l.r. 77/2016
)
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 le parole: “
entro il 31 agosto 2017
” sono sostituite dalle seguenti: “
entro il 31 dicembre 2019
”.
4. Il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 è sostituito dal seguente:
5. La concessione rilasciata ai sensi del comma 4, decorre dal 1° gennaio 2016. Il canone è determinato ai sensi dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016.
”.
5. Il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 è sostituito dal seguente:
6. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo per l'occupazione di fatto, a titolo di acconto rispetto al canone dovuto per gli anni 2016, 2017 e 2018. L'indennizzo per l'occupazione di fatto è determinato:
a) per le annualità 2017 e 2018, ai sensi dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016;
b) per l'annualità 2016 con riferimento al canone minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative aree ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.p.g.r. 60/R/2016.
”.
6. Al comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 le parole: “
relativo all'anno 2017
” sono sostituite dalle seguenti: “
entro il 31 dicembre 2019
”.
7. Al comma 8 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 le parole: “
entro il 31 dicembre 2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento
”.
8. Alla fine del comma 10 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 sono aggiunte le parole: “
, lettera b).
”.
9. Il comma 13 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 è sostituito dal seguente:
13. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'
articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68
(Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015), è dovuta a decorrere dall'annualità di rilascio della concessione. Per gli anni 2016 e 2019 l'imposta
regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'
articolo 1 della l.r. 68/2016
, è versata, entro il 31 dicembre 2019, comprensiva degli interessi legali, contestualmente al versamento della differenza tra il canone effettivamente dovuto come formalizzato nell'atto di concessione e quanto versato a titolo di indennizzo determinato ai sensi del comma 6 per gli anni 2016, 2017 e 2018.
”.
10. Il comma 14 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 è sostituito dal seguente:
14. Qualora il soggetto nella comunicazione di cui al comma 1, dichiari espressamente di rinunciare al rilascio della concessione è, comunque, tenuto al pagamento degli indennizzi rispettivamente dovuti ai sensi del comma 9 o 10, oltre all'indennizzo per l'occupazione di fatto dal 1° gennaio 2016 fino alla data di accertamento da parte del settore regionale competente del ripristino dello stato dei luoghi.
”.
11. Dopo il comma 16 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 è inserito il seguente:
16 bis. Al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla
l.r. 57/2017
.
”.
12. Dopo il comma 16 bis dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 è inserito il seguente:
16 ter. Ai soggetti di cui al presente articolo, in caso di mancato versamento delle somme in esso previste, oltre alle penalità di cui all'
articolo 2, comma 1, della l.r. 57/2017
, è applicata la sanzione di cui all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016.
”.
Art. 14
Disposizione finanziaria
1. Le minori entrate derivanti dalla presente legge sono stimate in euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e fanno carico agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”, Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2017–2019, annualità 2017 e 2018.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2017–2019, annualità 2017 e 2018, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza, di uguale importo:
Anno 2017
 In diminuzione, Tipologia di entrata 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”, Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, euro 3.000.000,00;
 In diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 3.000.000,00;
Anno 2018
 In diminuzione, Tipologia di entrata 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”, Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, euro 3.000.000,00;
 In diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 3.000.000,00;
Art. 15
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.