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Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57

Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 18 ottobre 2017

Art. 2
Penalità per tardivo ed erroneo pagamento
1. I soggetti titolari di concessione per l’occupazione e l’uso del demanio idrico e delle relative aree che non eseguono, in tutto o in parte, i versamenti dovuti, sono soggetti al pagamento di una penalità pari al 30 per cento dell'importo non versato o versato dopo la scadenza, oltre al pagamento degli interessi calcolati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23 ), al tasso moratorio per semestri compiuti. La penalità è ridotta ad un sesto o ad un terzo se il versamento è effettuato rispettivamente entro trenta giorni o centottanta giorni dalla data di scadenza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.