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Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57

Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 18 ottobre 2017

Art. 13
Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 77/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 le parole: “
Entro il 30 gennaio 2017
” sono sostituite dalle seguenti: “
Entro il 31 gennaio 2018
”.
2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 sono inserite le parole: “
, e i dati comunicati tra il 1° febbraio 2017 e la data di entrata in vigore della
legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57
( Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla
l.r. 77/2016
)
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 le parole: “
entro il 31 agosto 2017
” sono sostituite dalle seguenti: “
entro il 31 dicembre 2019
”.
4. Il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 è sostituito dal seguente:
5. La concessione rilasciata ai sensi del comma 4, decorre dal 1° gennaio 2016. Il canone è determinato ai sensi dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016.
”.
5. Il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 è sostituito dal seguente:
6. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo per l'occupazione di fatto, a titolo di acconto rispetto al canone dovuto per gli anni 2016, 2017 e 2018. L'indennizzo per l'occupazione di fatto è determinato:
a) per le annualità 2017 e 2018, ai sensi dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016;
b) per l'annualità 2016 con riferimento al canone minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative aree ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.p.g.r. 60/R/2016.
”.
6. Al comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 le parole: “
relativo all'anno 2017
” sono sostituite dalle seguenti: “
entro il 31 dicembre 2019
”.
7. Al comma 8 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 le parole: “
entro il 31 dicembre 2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento
”.
8. Alla fine del comma 10 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 sono aggiunte le parole: “
, lettera b).
”.
9. Il comma 13 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 è sostituito dal seguente:
13. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'
articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68
(Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015), è dovuta a decorrere dall'annualità di rilascio della concessione. Per gli anni 2016 e 2019 l'imposta
regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'
articolo 1 della l.r. 68/2016
, è versata, entro il 31 dicembre 2019, comprensiva degli interessi legali, contestualmente al versamento della differenza tra il canone effettivamente dovuto come formalizzato nell'atto di concessione e quanto versato a titolo di indennizzo determinato ai sensi del comma 6 per gli anni 2016, 2017 e 2018.
”.
10. Il comma 14 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 è sostituito dal seguente:
14. Qualora il soggetto nella comunicazione di cui al comma 1, dichiari espressamente di rinunciare al rilascio della concessione è, comunque, tenuto al pagamento degli indennizzi rispettivamente dovuti ai sensi del comma 9 o 10, oltre all'indennizzo per l'occupazione di fatto dal 1° gennaio 2016 fino alla data di accertamento da parte del settore regionale competente del ripristino dello stato dei luoghi.
”.
11. Dopo il comma 16 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 è inserito il seguente:
16 bis. Al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla
l.r. 57/2017
.
”.
12. Dopo il comma 16 bis dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 è inserito il seguente:
16 ter. Ai soggetti di cui al presente articolo, in caso di mancato versamento delle somme in esso previste, oltre alle penalità di cui all'
articolo 2, comma 1, della l.r. 57/2017
, è applicata la sanzione di cui all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.