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Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57

Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 18 ottobre 2017

Art. 10
Disposizioni per il riordino delle concessioni esistenti ed in corso di rilascio afferenti al servizio idrico integrato
1. Ai sensi e per gli effetti dell'Sito esternoarticolo 153 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le concessioni di derivazione per uso idropotabile a servizio del servizio idrico integrato (SII) sono rilasciate ai gestori in relazione al territorio di competenza per una durata pari al termine delle convenzioni tra l’Autorità idrica Toscana (AIT) ed il gestore del SII.
2. I gestori che effettuano prelievi afferenti al SII sulla base di concessioni rilasciate all'AIT o ai comuni subentrano, ai sensi e per gli effetti dell'Sito esternoarticolo 153 del d.lgs. 152/2006 , nei relativi rapporti concessori dall’entrata in vigore della presente legge. A tal fine le strutture regionali competenti e l'AIT, provvedono rispettivamente:
a) alla volturazione e, ove necessario, all'aggiornamento delle concessioni e dei relativi disciplinari;
b) alla revisione della convenzione del servizio del SII e dei relativi disciplinari.
3. Entro il 31 dicembre 2017, i gestori che effettuano prelievi afferenti al SII sulla base di concessioni ad uso promiscuo rilasciate ad altri soggetti presentano, ai sensi e per gli effetti dell'Sito esternoarticolo 153 del d.lgs. 152/2006 , domanda per il rilascio di nuova concessione per il prelievo idropotabile. Entro i successivi centottanta giorni le strutture regionali competenti provvedono alla revisione d'ufficio del titolo originario, nonché al rilascio al gestore richiedente di distinta concessione, procedendo al ricalcolo dei canoni dovuti, in relazione agli usi rispettivamente assentiti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche per le concessioni di derivazione in corso di rilascio.
4 bis. Il processo di riordino dei rapporti concessori di cui ai commi da 1 a 4 è attuato nel rispetto delle procedure di cui al r.d. 1775/1933 e al d.p.g.r. 61/R/2016 e delle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006(4)

Comma inserito con l.r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 4.

5. Entro il 30 novembre 2017, le strutture regionali competenti, con il supporto di AIT che fornisce i relativi dati, procedono alla ricognizione dei punti di approvvigionamento del SII e dei relativi prelievi ai fini della verifica dei fabbisogni.
6. Nelle more del completamento del processo di riordino e revisione di cui ai commi da 1 a 5, i canoni, anche provvisori, imputabili agli approvvigionamenti a servizio del SII, sono corrisposti, indipendentemente dalla titolarità dei relativi titoli concessori, dai gestori, ciascuno per il rispettivo territorio di competenza. In tal caso il canone è determinato sulla base:
a) della portata assentita nella concessione esistente o, in caso di concessione in corso di rilascio, nell'eventuale autorizzazione provvisoria al prelievo;
b) in pendenza del rilascio di concessioni preferenziali:
1) della portata annua complessivamente prelevata, come risultante dalle misurazioni, nel caso in cui i punti di approvvigionamento del SII siano dotati di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati;
2) dei volumi comunicati dal gestore in accordo con AIT nei casi in cui non siano stati ancora ottemperati gli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015.
7. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, possono essere stipulati accordi con i gestori del SII, ai fini di accelerare gli adempimenti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, e di quanto disposto al medesimo articolo 9, commi 4 e 5.
8. Gli accordi di cui al comma 7 possono disporre anche in merito all’autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). In base a quanto disposto dall'articolo 17 del r.d. 1775/1933, sono calcolati:
a) i canoni provvisori sulla base della portata assentita dall'autorizzazione provvisoria;
b) le somme pari ai canoni non corrisposti secondo quanto disposto al comma 6, lettera b), punto 2).
9. Per le situazioni coperte dagli accordi di cui al comma 7, gli illeciti amministrativi previsti dalle disposizioni nazionali eventualmente accertati nell’ambito della ricognizione e del processo di riordino di cui al presente articolo, sono considerati di particolare tenuità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, secondo periodo, del r.d. 1775/1933, e non trovano applicazione le sanzioni amministrative individuate dal d.p.g.r. 61/R/2016, dal d.p.g.r. 51/R/2015 e dalla l.r. 80/2015 .
10. Al di fuori dei casi di cui ai commi 7 e 9, in caso di inerzia o grave ritardo dei gestori del SII, l'AIT provvede agli adempimenti di cui al commi 5 e 6, mediante i poteri sostitutivi di cui all'articolo 23 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007). Nel caso in cui l'AIT non intervenga, la Regione procede all'attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 69/2011 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.