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Legge regionale 6 ottobre 2017, n. 56

Disposizioni transitorie per il piano del Parco delle Alpi Apuane.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, dell' 11 ottobre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), v) e z), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);


Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Parco regionale delle alpi apuane. Soppressione del relativo consorzio);


Vista la legge regionale 18 novembre 1998, n. 81 (L.R. 11 agosto 1997, n. 65 – Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio. Norma transitoria);


Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 );


Considerato quanto segue:


1. Il Consiglio direttivo del Parco regionale delle Alpi Apuane ha approvato, con deliberazione 30 novembre 2016, n. 21 (Piano per il Parco delle Alpi Apuane - Approvazione), il piano riguardante l’area parco e le aree contigue non interessate da attività estrattiva;


2. La Comunità del parco delle Alpi Apuane, con deliberazione 30 giugno 2017, n. 12, ha richiesto, in considerazione della mancata partecipazione del Comune di Pescaglia al procedimento di approvazione del piano stralcio del Parco delle Alpi Apuane approvato dal Consiglio direttivo, l’avvio del procedimento di variante e contestualmente un intervento legislativo volto a sospendere gli effetti dello stesso piano stralcio nelle more dell’approvazione della variante stessa;


3. Ritenuto necessario garantire la valutazione di tutti gli interessi sostanziali nell’ambito della procedura di approvazione del piano con riferimento alla particolare situazione in cui si è trovato il Comune di Pescaglia;


4. L’esigenza, che il Comune di Pescaglia possa essere temporaneamente escluso dagli effetti prodotti dall’approvazione del piano stralcio del parco fino all’approvazione di una specifica variante che terrà conto anche degli interessi riconducibili all’intero territorio comunale;


5. Analoga situazione hanno evidenziato i Comuni di Borgo a Mozzano e di Piazza al Serchio, con note dei rispettivi sindaci in data 25 e 26 settembre 2017, e medesima condizione, inoltre, si riscontra per il Comune di Camporgiano; (1)

Parole inserite con l.r. 12 dicembre 2017,n. 70, art. 33.



5 bis. Al fine di evitare che nel territorio del Comune di Coreglia Antelminelli si crei una piccola exclave classificata ad area contigua del parco, completamente scollegata dalle altre aree oggetto del piano stralcio ed in contrasto quindi con la definizione stessa di "area contigua", è necessario ripristinare l'originale perimetro dell'area contigua del parco come risultante dall'allegato della l.r. 65/1997; (2)

Punto inserito con l.r. 12 dicembre 2017,n. 70, art. 33.



6. È necessario prevedere l’entrata in vigore anticipata della presente legge in considerazione dell’urgenza dell’avvio del procedimento relativo alla variante al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane e dell’esigenza di sospendere gli effetti del piano stralcio relativamente al territorio dei Comuni di Pescaglia, Borgo a Mozzano e Piazza al Serchio, Camporgiano e Coreglia Antelminelli;(1)

Parole inserite con l.r. 12 dicembre 2017,n. 70, art. 33.



Approva la presente legge


Art. 1
Disposizioni transitorie al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane
1. Fino all’approvazione della variante al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016:
a) per il Comune di Pescaglia, le aree del parco delimitate dal piano stralcio in espansione rispetto all’allegato della legge regionale 18 novembre 1998, n. 81 (L.R. 11 agosto 1997 n. 65 "Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio" - Norma transitoria), sono escluse dal territorio del parco e classificate come aree contigue di parco e sono sottoposte alla relativa disciplina;
b) per il Comune di Coreglia Antelminelli è ripristinato l'originale perimetro dell'area contigua del parco come risultante dall'allegato della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Parco regionale delle alpi apuane. Soppressione del relativo consorzio).(3)

Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017,n. 70, art. 34.

b bis) i territori dei Comuni di Borgo a Mozzano, Piazza al Serchio e Camporgiano sono esclusi dal piano del parco. (4)

Lettera aggiunte con l.r. 12 dicembre 2017,n. 70, art. 34.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, il Consiglio direttivo del parco provvede alle modifiche cartografiche degli allegati al piano stralcio, approvato con propria deliberazione 21/2016, conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1.(5)

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017,n. 70, art. 34.

Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017,n. 70, art. 34 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017,n. 70, art. 34 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.