Legge regionale 6 ottobre 2017, n. 56
Disposizioni transitorie per il piano del Parco delle Alpi Apuane.
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, dell' 11 ottobre 2017
Art. 1
Disposizioni transitorie al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane
1. Fino all’approvazione della variante al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016:
a) per il Comune di Pescaglia, le aree del parco delimitate dal piano stralcio in espansione rispetto all’allegato della legge regionale 18 novembre 1998, n. 81 (L.R. 11 agosto 1997 n. 65 "Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio" - Norma transitoria), sono escluse dal territorio del parco e classificate come aree contigue di parco e sono sottoposte alla relativa disciplina;
b) per il Comune di Coreglia Antelminelli è ripristinato l'originale perimetro dell'area contigua del parco come risultante dall'allegato della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Parco regionale delle alpi apuane. Soppressione del relativo consorzio).(3)
b bis) i territori dei Comuni di Borgo a Mozzano, Piazza al Serchio e Camporgiano sono esclusi dal piano del parco. (4)
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, il Consiglio direttivo del parco provvede alle modifiche cartografiche degli allegati al piano stralcio, approvato con propria deliberazione 21/2016, conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1.(5)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.