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Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5

Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 40/2005 , 28/2008 , 30/2009 , 39/2009 , 87/2009 , 23/2012 , 80/2012 , 30/2015 e 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, dell' 1 marzo 2017

CAPO IX
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 )
Art. 51
Direttore. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 80/2012
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ), è inserito il seguente:
8 bis. La valutazione del direttore dell’Ente è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.
”.
b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 8 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 10 bis;
”.
b ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 11, commi 3 e 7, per
cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.
”.
Art. 52
Attribuzioni del direttore. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 80/2012
a bis) adotta la proposta di piano delle attività, di cui all’articolo 10;
”.
a ter) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione, di cui all’articolo 10 bis;
”.
b) adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio;
”.
Art. 53
Piano delle attività. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 80/2012
1. L’articolo 10 della l.r. 80/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 10 Piano delle attività
1. La Giunta regionale, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali, le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce, sulla base delle risorse disponibili, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, le direttive per la redazione della proposta del piano delle attività, di cui al comma 2.
2. La proposta di piano annuale con proiezione triennale, adottata dal direttore, definisce gli indirizzi operativi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
3. La proposta di piano di cui al comma 2, è trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno.
4. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 11, commi 3 e 4, la Giunta regionale provvede all’approvazione del piano di cui al comma 2, previa verifica del rispetto delle direttive regionali di cui al comma 1 e lo trasmette al Consiglio regionale.
5. La Giunta regionale prescrive al direttore dell’Ente la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 11, comma 5, a seguito del parere del Consiglio regionale.
6. Il direttore presenta alla Giunta regionale una relazione sull’avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.
”.
Art. 54
Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 80/2012
1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 80/21 2 è inserito il seguente:
Art. 10 bis Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Ente definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il
riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della
prestazione di tutto il personale dell’Ente.
2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il programma di attività di cui all'articolo 10 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla
l.r. 1/2009
, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
”.
Art. 55
Bilancio. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 80/2012
1. L’articolo 11 della l.r. 80/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 11 Bilancio
1. L’esercizio finanziario dell’Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore dell’Ente e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Ente, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’Ente trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
5. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.
6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal direttore alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
7. Il bilancio di previsione è corredato da una relazione del direttore che evidenzia tra l’altro i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche.
8. Il bilancio di esercizio è corredato dai bilanci delle società dallo stesso Ente eventualmente partecipate e da una relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.