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Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5

Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 40/2005 , 28/2008 , 30/2009 , 39/2009 , 87/2009 , 23/2012 , 80/2012 , 30/2015 e 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, dell' 1 marzo 2017

CAPO VIII
Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 )
Art. 41
Funzioni istituzionali dell’Autorità. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 23/2012
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 ), la parola: “
annuale
” è soppressa.
2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 23/2012 le parole: “
annuale e pluriennale
” sono soppresse.
Art. 42
Funzioni dei comitati portuali. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 23/2012
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 23/2012 la parola: “
annuale
” è soppressa.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 23/2012 le parole: “
annuale e pluriennale
” sono soppresse.
Art. 43
Segretario generale dell’Autorità. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 23/2012
1. Al comma 5 bis dell’articolo 7 della l.r. 23/2012 le parole: “La valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa può comportare la risoluzione anticipata del contratto del segretario generale.” sono soppresse.
Art. 44
Cessazione dall’incarico di segretario generale. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 23/2012
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 23/2012 la parola: “
annuale
” è soppressa.
c bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi dell’articolo 7, comma 5 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 20 bis;
”.
c ter) mancata predisposizione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio
oppure predisposizione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 18, commi 2 e 6, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso segretario generale.
”.
Art. 45
Funzioni del segretario generale. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 23/2012
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 23/2012 la parola: “
annuale
” è soppressa.
2. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 23/2012 le parole: “
annuale e pluriennale
” sono soppresse.
Art. 46
Commissione consultiva. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 23/2012
1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 23/2012 la parola: “
annuale
” è soppressa.
Art. 47
Direttive regionali. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 23/2012
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente: “
Nel rispetto degli atti di programmazione regionale, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, previo parere della commissione consiliare competente, la Giunta regionale approva le direttive individuando in particolare:
”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 23/2012 la parola: “
annuale
” è soppressa.
Art. 48
Piano delle attività. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 23/2012
1. Nella rubrica dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 la parola: “
annuale
” è soppressa.
2. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 dopo le parole: “
piano annuale
” sono inserite le seguenti: “
con proiezione triennale
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 la parola: “
annuale
” è soppressa.
4. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente:
3. Entro il 30 novembre di ogni anno, la proposta del piano delle attività viene trasmessa alla Giunta regionale unitamente al bilancio preventivo economico, di cui all'articolo 18.
”.
5. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 le parole: “
Entro il 31 dicembre di ogni anno
” sono sostituite dalle seguenti: “
Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 18, commi 2 e 3,
”.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:
4 bis. La Giunta regionale prescrive al segretario generale la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 18, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale.”
Art. 49
Finanziamento dell’Autorità. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 23/2012
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 23/2012 la parola: “
annuale
” è soppressa.
Art. 50
Bilancio. Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 23/2012
1. L’articolo 18 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 18 Bilancio
1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
2. Il bilancio preventivo economico è trasmesso dal segretario generale alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente ai pareri dei comitati portuali di cui all’articolo 6, comma 2, alla relazione del collegio dei revisori dei conti e alla relazione volta ad evidenziare i rapporti fra il piano delle attività e le previsioni economiche. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Autorità, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’Autorità trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
4. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.
5. Il bilancio di esercizio è trasmesso dal segretario generale alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce, unitamente ai pareri dei comitati portuali di cui all’articolo 6, comma 2 e alla relazione del collegio dei revisori dei conti. Il bilancio è corredato da una relazione del segretario generale sui risultati conseguiti, che evidenzia, in particolare, i rapporti fra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
6. La Giunta regionale effettua l’istruttoria del bilancio di esercizio e lo propone al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
7. La Giunta regionale può attivare specifiche modalità di verifica e controllo degli andamenti economici e gestionali.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.