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Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5

Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 40/2005 , 28/2008 , 30/2009 , 39/2009 , 87/2009 , 23/2012 , 80/2012 , 30/2015 e 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, dell' 1 marzo 2017

CAPO VI
Modifiche alla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA)
Art. 37
Piano annuale delle attività. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 39/2009
1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.), è sostituito dal seguente:
3.Il piano annuale delle attività è elaborato dall'amministratore unico del consorzio sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 16 ed è adottato dall'assemblea dei soci. Il piano è trasmesso, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla Giunta regionale che lo approva entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 14, commi 2 e 3 e lo trasmette al
Consiglio regionale.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 39/2009 è inserito il seguente:
3 bis. La Giunta regionale prescrive all’amministratore unico del consorzio la modifica del piano annuale delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 14, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale.
Art. 38
Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 39/2009
1. L’articolo 14 della l.r. 39/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 14 Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio.
1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
2. Il bilancio preventivo economico è adottato dall’assemblea dei soci e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette al consorzio, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. Il consorzio trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
4. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.
5. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dall'assemblea dei soci alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
6. Il bilancio preventivo economico è corredato da una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra il piano annuale delle attività e le previsioni economiche.
7. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
8. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva; almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata ad investimenti o ad iniziative straordinarie per il funzionamento del consorzio previa autorizzazione dell'assemblea dei soci.
”.
Art. 39
Indirizzi all’attività. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 39/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 39/2009 le parole: “
Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, con apposita deliberazione,
” sono sostituite dalle seguenti: “
Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, sulla base delle risorse disponibili,
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.