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Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5

Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 40/2005 , 28/2008 , 30/2009 , 39/2009 , 87/2009 , 23/2012 , 80/2012 , 30/2015 e 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, dell' 1 marzo 2017

CAPO III
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)
Art. 17
Competenze del Comitato di indirizzo e controllo. Gettone di presenza. Modifiche all’articolo 82 sexies della l.r. 40/2005
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 82 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituita dalla seguente:
a) approva, su proposta del Direttore, il programma di attività entro il 30 novembre;
”.
Art. 18
Funzioni e competenze del Direttore. Modifiche all’articolo 82 novies della l.r. 40/2005
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 82 novies della l.r. 40/2005 le parole: “
i programmi
” sono sostituite dalle seguenti: “
il programma
”.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 82 novies della l.r. 40/2005 le parole: “
annuale e pluriennale
” sono soppresse.
3. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 82 novies della l.r. 40/2005 le parole: “
annuale e pluriennale
” sono soppresse.
Art. 19
Nomina e rapporto di lavoro del direttore. Modifiche all’articolo 82 decies della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 9 dell’articolo 82 decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
9 bis. La valutazione del Direttore dell’ARS è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.
”.
b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 9 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 82 undecies 1;
”.
b ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 82 septies decies,
commi 2 e 7, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore.
”.
Art. 20
Indirizzi regionali. Inserimento dell’articolo 82 decies 1
1. Dopo l’articolo 82 decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 decies 1 Indirizzi regionali
1. La Giunta regionale, recepite le indicazioni del Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno approva specifici indirizzi per l’elaborazione del programma di attività, di cui all’articolo 82 undecies, sulla base delle risorse disponibili.
”.
Art. 21
Programma di attività. Modifiche all’articolo 82 undecies della l.r. 40/2005
“1.Il programma di attività annuale con proiezione triennale indica le linee generali dell'attività dell'ARS e pone gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 82 undecies le parole: “, nonché degli indirizzi del Consiglio regionale e della Giunta regionale entro il 30 settembre di ciascun anno” sono soppresse.
Art. 22
Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell’articolo 82 undecies 1
1. Dopo l’articolo 82 undecies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 undecies 1 Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'ARS definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la
valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’ARS.
2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Direttore in coerenza con il programma di attività di cui all'articolo 82 undecies ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla
l.r. 1/2009
, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Il Direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
”.
Art. 23
Bilancio. Sostituzione dell’articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005
1. L’articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 82 septies decies Bilancio
1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
2. Il bilancio preventivo economico è adottato dal Direttore dell’ARS e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente
alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’ARS, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’ARS trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
4. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.
5. Ai fini del comma 2, al bilancio trasmesso alla Giunta regionale è allegato il programma di attività.
6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’ARS alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.