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Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5

Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 40/2005 , 28/2008 , 30/2009 , 39/2009 , 87/2009 , 23/2012 , 80/2012 , 30/2015 e 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, dell' 1 marzo 2017

CAPO XII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 63
Disposizioni transitorie in materia di bilanci
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di approvazione dei bilanci preventivi economici relativi all’anno 2017.
Art. 64
Disposizioni finali in materia di revoca degli incarichi
1. Le seguenti disposizioni, relative alla possibilità di revoca dell’incarico dell’organo di vertice amministrativo, inserite con la presente legge, si applicano ai contratti in essere dalla data di entrata in vigore della legge stessa:
a) articolo 9, comma 11, lettere b bis) e b ter), della l.r. 59/1996 ;
b) articolo 9, comma 9, lettere b bis ) e b ter), della l.r. 60/1999 ;
c) articolo 82 decies, comma 10, lettere b bis) e b ter), della l.r. 40/2005 ;
d) articolo 24, comma 1, lettere b bis) e b ter), della l.r. 30/2009 ;
e) articolo 8, comma 1, lettere c bis) e c ter), della l.r. 23/2012 ;
f) articolo 7, comma 9, lettere b bis) e b ter), della l.r. 80/2012 ;

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.