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Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5

Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 40/2005 , 28/2008 , 30/2009 , 39/2009 , 87/2009 , 23/2012 , 80/2012 , 30/2015 e 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, dell' 1 marzo 2017

CAPO XI
Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale.)
Art. 58
Programmazione delle attività di promozione economica e turistica. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 22/2016
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “
APET
”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale), le parole: “
all'articolo 44
” sono sostituite dalle seguenti: “
all'articolo 44 bis
”.
Art. 59
Indirizzi regionali. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 22/2016
1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 22/2016 è inserito il seguente:
Art. 6 bis Indirizzi regionali
1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva specifici indirizzi per l’elaborazione del programma operativo, di cui all’articolo 7, sulla base delle risorse disponibili.
”.
Art. 60
Programma operativo. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 22/2016
1. L’articolo 7 della l.r. 22/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 7 Programma operativo
1. Il Direttore dell’Agenzia, in attuazione degli indirizzi di cui all’articolo 6 bis, adotta e trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, una proposta di programma operativo annuale con proiezione triennale delle attività di promozione turistica previste nel piano di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a).
2. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 12, commi 3 e 4, la Giunta regionale approva il programma operativo dell’Agenzia e lo trasmette al Consiglio regionale.
3. La Giunta regionale prescrive al Direttore dell’Agenzia la modifica del programma operativo nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 12, comma 5, a seguito del parere del Consiglio regionale.
”.
Art. 61
Direttore. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 22/2016
c bis) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 12, commi 3 e 7 per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore.
”.
Art. 62
Bilancio. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 22/2016
1. L’articolo 12 della l.r. 22/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 12 Bilancio
1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.
2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di
armonizzazione dei bilanci pubblici.
3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal Direttore dell’Agenzia e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal
ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Agenzia, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’Agenzia trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
5. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.
6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’Agenzia alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.