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Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5

Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 40/2005 , 28/2008 , 30/2009 , 39/2009 , 87/2009 , 23/2012 , 80/2012 , 30/2015 e 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, dell' 1 marzo 2017

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET)
Art. 1
Comitato di indirizzo e controllo: competenze. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 59/1996
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), le parole: “
annuale e pluriennale
” sono soppresse e dopo le parole: “d
i cui all'articolo 10 bis
” sono inserite le seguenti: “
entro il 30 novembre
”.
Art. 2
Direttore. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 59/1996
1. Dopo il comma 10 dell’articolo 9 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
10 bis. La valutazione del Direttore dell’Istituto è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.
”.
b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 10 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 15 bis.
”.
b ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 19, commi 3 e 4, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore.
”.
Art. 3
Attribuzioni del Direttore. Modifiche all’articolo 9 bis della l.r. 59/1996
a) propone il programma di attività al Comitato di indirizzo e controllo;
”.
d bis) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione;
”.
Art. 4
Comitato scientifico. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 59/1996
a) parere preventivo sul programma di attività;
”.
Art. 5
Conferenza consultiva. Modifiche all’articolo 10 bis della l.r. 59/1996
1. Al comma 1 dell’articolo 10 bis della l.r. 59/1996 le parole: “
pluriennale e annuale
” sono soppresse.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 bis della l.r. 59/1996 le parole: “
pluriennale e sul programma annuale
” sono soppresse.
Art. 6
Indirizzi regionali. Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 59/1996
1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
Art. 14 bis Indirizzi regionali
1. La Giunta regionale, recepite le indicazioni del Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva specifici indirizzi per l’elaborazione del programma di attività, di cui all’articolo 15, sulla base delle risorse disponibili.
”.
Art. 7
Programma di attività. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 59/1996
1. La rubrica dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 è sostituita dalla seguente: “
Programma di attività.
”.
2. Prima del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
01. L’attività dell’Istituto si svolge sulla base di un programma annuale con proiezione triennale.
”.
3. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 le parole: “
Il programma pluriennale di attività
” sono sostituite dalle seguenti: “
La proiezione triennale del programma
”.
5. Il comma 3 bis dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
3 bis. Il programma di attività è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio
regionale, che viene reso nell’ambito della procedura di cui all’articolo 19, commi da 3 a 3 quater.
”.
Art. 8
Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 59/1996
1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
Art. 15 bis Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Istituto definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’Istituto.
2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Direttore in coerenza con il programma di attività di cui all'articolo 15 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla
l.r. 1/2009
, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Il Direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
”.
Art. 9
Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 59/1996
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
2 bis. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal Direttore dell’Istituto e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
”.
3. Il comma 3 bis dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
3 bis. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Istituto, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’Istituto trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio
riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
”.
4. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
3 ter. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.
”.
5. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
3 quater. Ai fini dell’espressione del parere consiliare, al bilancio preventivo economico è allegato il programma di attività.
”.
6. Il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
4. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’Istituto alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 3 bis. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.