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Legge regionale 1 agosto 2017, n. 40

Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009 , 59/2009 , 55/2011 , 77/2013 , 86/2014 , 82/2015 , 89/2016 e 16/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 4 agosto 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana);


Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);


Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);


Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 87 (Disposizioni per l’attribuzione di nuove funzioni al Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile “LAMMA”. Modifiche alla l.r. 39/2009 );


Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017);


Vista la legge regionale 31 marzo 2017, n. 15 (Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015);


Vista la legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 );


Considerato quanto segue:


1. È necessario modificare il termine previsto per la presentazione da parte della Giunta regionale del documento di monitoraggio del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM), contenente la descrizione di quanto realizzato in attuazione delle politiche del piano, ed un aggiornamento dei dati finanziari, per un miglior coordinamento con l’iter di approvazione del bilancio;


2. Con la l.r. 77/2013 sono stati previsti interventi a sostegno dei comuni della Versilia e, in particolare, la concessione di un contributo a titolo di anticipazione di euro 5.000.000,00 da restituirsi, senza interessi in ventiquattro mesi e dietro presentazione di una polizza fidejussoria di pari importo. Al fine di consentire il pagamento del saldo della transazione, è necessario prorogare la restituzione delle somme previa presentazione di una nuova garanzia fidejussoria;


3. È necessario precisare che dal 2015 e comunque fino alla stipula del contratto con l'aggiudicatario della gara per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 84 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), si prevede l'erogazione delle risorse regionali e statali a copertura degli oneri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) autoferrotranvieri per il periodo suddetto;


4. È necessario erogare un nuovo contributo alla Fondazione Carnevale di Viareggio per far fronte all'ulteriore sbilancio dovuto, in particolare, al mancato verificarsi di entrate previste che sarebbero dovute pervenire dallo Stato e dal Comune di Viareggio;


5. Sulla base delle richieste pervenute, per dare seguito all’azione relativa ai “Centomila orti in Toscana”, di cui al programma di governo 2015 - 2016, è necessario incrementare la dotazione finanziaria della misura per 300.000,00 euro;


6. È necessario ripristinare sull'annualità 2017 parte dei finanziamenti previsti per gli interventi in favore della città di Pisa già decisi dalla l.r. 82/2015 ma modulati diversamente sul bilancio pluriennale;


7. Per rafforzare l'efficacia degli interventi in tema di contrasto alla violenza di genere, oltre alle risorse destinate al territorio e quindi al concreto sostegno dei programmi antiviolenza locali, è opportuno destinare ulteriori somme per fini di comunicazione e per il proseguimento di azioni volte ad eliminare le discriminazioni fondate sul genere;


8. È necessario integrare il contributo destinato alla gestione commissariale del Consorzio zona industriale apuana (ZIA), ai fini della chiusura della stessa;


9. Il Consiglio regionale, con la mozione 18 gennaio 2017, n. 623, ha impegnato la Giunta regionale allo stanziamento di un contributo di solidarietà puntuale in favore del sovrintendente Mario Vece, che viene esteso anche alla famiglia del signor Leonardo Lo Cascio, residenti in Toscana, vittime di atti di criminalità. È necessario e opportuno intervenire per sovvenire alle gravi esigenze materiali delle vittime;


10. È necessario cofinanziare, per l’importo di euro 500.000,00, un contratto di sviluppo stipulato fra il Ministero dello sviluppo economico (MISE) e il Gruppo Solvay, per la realizzazione di un programma per la tutela ambientale;


11. A seguito della dichiarazione di fallimento del Centro ricerche ed alta formazione s.r.l. costituito per favorire lo sviluppo della ricerca e formazione del distretto tessile pratese e destinatario di contributi per la realizzazione dell'intervento Centro per la ricerca e l’alta formazione a servizio del distretto tessile pratese, è opportuno predisporre gli atti necessari ed attivare le procedure idonee ad un’adeguata tutela del suddetto progetto;


12. È opportuno supportare finanziariamente il Comune di Cascina per un percorso di valorizzazione dei FAB LAB (modalità per favorire i processi di trasferimento tecnologico e di accompagnamento alle piccole e medie imprese “PMI”, alle start up, alle imprese innovative) presenti sul territorio regionale, percorso predisposto dal Polo di Navacchio, in considerazione dell'esperienza e delle competenze detenute;


13. È necessario garantire all'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (IFC – CNR) il rimborso degli oneri connessi alle prestazioni di cardiochirurgia eseguite dallo stesso presso l’Ospedale pediatrico delle Apuane nel periodo 1° gennaio 2005 – 31 ottobre 2007, relativamente alle attività di cooperazione internazionale;


14. Per rispondere all'esigenza di reperire ulteriori spazi per i soggetti sottoposti a misure di sicurezza detentive, la Regione ha acquisito l’immobile di proprietà statale, sede, fino al 8 novembre 2016, della casa circondariale di Empoli. L'immobile, idoneo ad ospitare una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive (REMS), deve essere trasferito all’Azienda unità sanitaria locale (USL) Toscana centro, competente a gestire la struttura in questione;


15. È opportuno destinare la somma di 300.000,00 euro, riconosciuti alla Regione Toscana quale parte civile a titolo di risarcimento del danno nella causa per il disastro della Costa Concordia, al Comune dell'Isola del Giglio per la ristrutturazione di alcune strutture nel territorio;


16. È opportuno sostenere, nell'ambito delle azioni volte a dare attuazione al piano strategico per lo sviluppo della costa toscana, la progettazione di uno o più poli integrati sull’economia circolare che mettano insieme le competenze presenti sul territorio e la integrazione con i processi di reindustrializzazione;


17. È necessario dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d bis), della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 );


18. È necessario erogare un contributo straordinario alla Fondazione sistema Toscana per la ricostituzione del fondo di dotazione che, a seguito delle perdite d'esercizio subite negli ultimi anni, ha visto ridurre il proprio patrimonio netto in misura tale da rendere la consistenza inadeguata e insufficiente al raggiungimento dei fini statutari della Fondazione;


19. Al fine di contrastare l'abbandono dei cani e, di conseguenza, il randagismo, è necessario ripristinare le sanzioni amministrative per coloro che non identificano il proprio cane attraverso tatuaggio o microchip


20. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge

Art. 1
Attuazione e monitoraggio del PRIIM. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 55/2011
1. Nell’alinea del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “
PRIIM
”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), le parole: “
31 marzo
”, sono sostituite dalle seguenti: “
30 giugno
”.
Art. 2
Interventi a sostegno dei comuni della Versilia. Modifiche all’articolo 70 novies della l.r. 77/2013
1. Il termine per la restituzione delle somme anticipate, senza interessi, ai sensi dell'articolo 70 novies, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014) è fissato al 31 dicembre 2018, ed è perentorio.
2. A garanzia della restituzione del debito ai sensi del comma 1, alternativamente:
a) il Consorzio ambiente versilia (CAV) presta fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'Sito esternoarticolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Sito esternoarticolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 Sito esternodella legge 6 febbraio 1996, n. 52 ) e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione è prestata entro il termine perentorio del 28 febbraio 2018, (1)

Parole prima sostituite con l.r. 27 ottobre 2017, n. 61, art. 1; e ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 24.

ed è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta;
b) i comuni facenti parte del Consorzio, ciascuno per la propria quota, prestano garanzia fideiussoria ai sensi dell'Sito esternoarticolo 207 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). La fideiussione è prestata entro il termine perentorio del 28 febbraio 2018, (1)

Parole prima sostituite con l.r. 27 ottobre 2017, n. 61, art. 1; e ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 24.

ed è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.
3. In caso di mancata prestazione della garanzia fideiussoria entro 28 febbraio 2018, (1)

Parole prima sostituite con l.r. 27 ottobre 2017, n. 61, art. 1; e ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 24.

il CAV decade dal termine del 31 dicembre 2018 previsto dal comma 1. L'importo del debito derivante dall'anticipazione della somma erogata ai sensi dell'articolo 70 novies, comma 1, della l.r. 77/2013 è imputato a ciascun comune per la propria quota di partecipazione, e la Regione procede all'immediato recupero delle somme mediante compensazione del credito nei confronti di ciascun comune inadempiente, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R (Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana").
4. Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera a), ove la somma non venga, in tutto o in parte, recuperata, resta ferma la possibilità per la Regione di agire nei confronti del CAV anche con richiesta di assegnazione di crediti certi, liquidi ed esigibili in titolarità del CAV medesimo.
5. Le minori entrate in conto residui 2016, conseguenti all'applicazione del termine di cui al comma 1, sono coperte a valere sul fondo crediti dubbia esigibilità come rilevato in sede di rendiconto 2016 ed accantonato nel risultato di amministrazione ai sensi dell'Sito esternoarticolo 46, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 )
6. Subordinatamente al verificarsi della condizione di cui al comma 2, le maggiori entrate previste per l'anno 2018 e pari ad euro 5.000.000,00, sono imputate alla Tipologia di entrata 200 “Riscossione di crediti di breve termine” del Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2018.
7. Al comma 1 dell'articolo 70 novies della l.r. 77/2013 le parole: "
previa stipula dell'accordo di cui al comma 4
" sono soppresse.
8. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 70 novies della l.r. 77/2013 sono abrogati.
Art. 3
Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia - Lucca. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: “
per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036
”, sono sostituite dalle seguenti: “
per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019.
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 86/2014 le parole: “
e fino al 2036
”, sono sostituite dalle seguenti: “
e fino al 2037
”.
Art. 4
Oneri per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 86/2014 , dopo le parole: “
Per l'anno 2015
,” sono inserite le seguenti: “
e comunque
”.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 35 della l.r. 86/2014 è aggiunto il seguente:
6 bis. Agli oneri per gli esercizi successivi, non oltre il termine di cui al comma 1, si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Art. 5
Contributo straordinario in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio. Modifiche all'articolo 61 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 86/2014 la parola: “
2.650.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
3.450.000,00
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 61 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte come segue:
a) per euro 1.450.000,00 per l'anno 2015 con le risorse iscritte all’UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015;
b) per euro 1.000.000,00 per il 2016 con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016;
c) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2017 con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017.
”.
Art. 6
Centomila orti in Toscana. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 82/2015
1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: ”
euro 1.000.000,00 per l’anno 2018.
” sostituite dalle seguenti: “
euro 1.300.000,00 per l'anno 2018.
”.
2. Al comma 6 bis dell'articolo 1 della l.r. 82/2015 , le parole: “
1.000.000,00 per l'anno 2018
” sono sostituite dalle seguenti: “
1.300.000,00 per l'anno 2018
”, e le parole: “
- euro 900.000,00 Titolo 2 “Spese in conto capitale
” sono sostituite dalle seguenti: “
- euro 1.200.000,00 Titolo 2 “Spese in conto capitale
”.
Art. 7
Interventi per il rilancio economico e culturale della città di Pisa. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 82/2015
a bis) per euro 2.000.000,00 per l'anno 2017, nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017
;”.
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 82/2015 le parole: “
di euro 2.000.000,00 per l'anno 2018 e
” sono soppresse.
a bis) per euro 500.000,00 per l'anno 2017, nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017;
”.
b) fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2018 ed euro 1.500.000,00 per l’anno 2019, nella misura dei rientri da fondi di garanzia e rotativi disponibili presso i soggetti gestori degli stessi.
”.
Art. 8
Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 82/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 82/2015 la parola: "
340.000,00
" è sostituita dalla seguente: "
320.800,00
".
2. Al comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 82/2015 la parola: "
140.000,00
" è sostituita dalla seguente "
120.800,00
" e le parole “
e 2017
” sono sostituite dalle seguenti: "
e del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017
".
Art. 9
Contributo straordinario a favore dell’Istituto degli Innocenti. Modifiche all’articolo 26 quater della l.r. 82/2015
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 26 quater della l.r. 82/2015 , sono aggiunte le parole: “
e di euro 1.500.000,00 per l'anno 2017
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 26 quater della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 450.000,00 per l'anno 2016, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016, e per euro 1.500.000,00 per l'anno 2017 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
”.
Art. 10
Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 26 decies della l.r. 82/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 26 decies della l.r. 82/2015 la parola: “
400.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
500.000,00
”.
2. Il comma 7 dell'articolo 26 decies della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 200.000,00 per l’anno 2016 ed euro 500.000,00 per l’anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 " Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
”.
Art. 11
Contributo finanziario .Modifiche all'articolo 32 septies della l.r. 82/2015
2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato con riferimento alla definitiva quantificazione del disavanzo economico-finanziario risultante dalla chiusura della gestione commissariale fino alla
concorrenza massima di euro 700.000,00, ed è erogato anche in più soluzioni.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 32 septies della l.r. 82/2015 è aggiunto il seguente:
3 bis. Per l’anno 2017 è autorizzata la spesa di euro 500.000,00, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
”.
Art. 12
Consorzio LAMMA. Modifiche al preambolo della l.r. 87/2016
1. Al punto 10 del preambolo della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 87 (Disposizioni per l’attribuzione di nuove funzioni al Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile “
LAMMA
”. Modifiche alla l.r. 39/2009 ) le parole: “
di cui all’
Sito esternoarticolo 1, comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2016”)” sono sostituite dalle seguenti: “disposti dalla normativa vigente
”.
Art. 13
Correzione di errore materiale. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 89/2016
1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017), le parole: “
Titolo 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
Titolo 2
”.
Art. 14
Contributo di solidarietà a favore di vittime di atti criminali. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 89/2016
1. Nella rubrica dell'articolo 7 della l.r. 89/2016 la parola: “
due
” è soppressa.
b bis) al sovrintendente Mario Vece, residente ad Altopascio, che nell'attentato del 1° gennaio 2017 a Firenze, ha riportato lesioni personali gravissime;
”.
b ter) alla famiglia del signor Leonardo Lo Cascio, residente a Prato, che ha perso la vita a seguito di una rapina il 30 marzo 2017.
”.
4. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 89/2016 la parola: “
40.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
80.000,00
”.
Art. 15
Disposizioni in materia di programmazione. Reviviscenza parziale dell'articolo 6 della l.r. 29/2009
1. L'articolo 67 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 15 (Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015), è sostituito dal seguente:
Art. 67
Disposizioni sull'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri in Toscana.
1. I commi 1, 4, 8, e da 16 a 22, dell'
articolo 6 della l.r. 29/2009
sono abrogati.
".
Art. 16
Reviviscenza di disposizioni della l.r. 29/2009
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigono nuovamente i commi da 5 a 7, da 9 a 15, da 23 a 78, dell’articolo 6 della legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana).
Art. 17
Correzione di errore materiale. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 16/2017
1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 "), le parole: “
Missione 5
” sono sostituite dalle seguenti: “
Missione 50
".
Art. 18
Cofinanziamento di un contratto di sviluppo per la realizzazione di un programma per la tutela ambientale
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare la somma di euro 500.000,00 a titolo di cofinanziamento del contratto di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 (Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento “UE” n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'Sito esternoart. 43 del decreto-legge n. 112/2008 ), stipulato fra il Ministero dello sviluppo economico (MISE) e il Gruppo Solvay, per la realizzazione di un programma per la tutela ambientale.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
Art. 19
Versamento in favore della società Sviluppo Toscana S.p.A.(2)

Articolo così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 23.

1. Al fine di tutelare il completamento del progetto “Centro per la ricerca e l’alta formazione a servizio del distretto tessile pratese” (CREAF), la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale o, nelle more di questo, ad effettuare un versamento in conto futuro aumento di capitale nella società Sviluppo Toscana S.p.A., fino ad un importo massimo di euro 8.000.000,00, finalizzato all’acquisizione dell’immobile destinato ad accogliere il CREAF attraverso la presentazione di una proposta di concordato ai sensi dell’articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) o altro strumento previsto dalla legge fallimentare, in relazione al fallimento della società CREAF s.r.l..Nei limiti di tale stanziamento è possibile il concorso della Regione, attraverso la società Sviluppo Toscana S.p.A., agli oneri di completamento per la messa in esercizio dell’investimento.
2. La presentazione della proposta di concordato fallimentare di cui al comma 1, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma tra la Regione Toscana, la Provincia di Prato ed il Comune di Prato, con il quale Provincia e Comune si impegnano a:
a) compartecipare agli oneri di manutenzione, completamento e ripristino di porzioni dell'immobile, anche assunte in locazione con opzione di futuro acquisto;
b) compartecipare alla gestione del progetto per un periodo di almeno cinque anni dall'entrata in esercizio del CREAF di cui al comma 1, sia in termini organizzativi, sia di collaborazione attiva nelle azioni di valorizzazione e promozione ai fini dell’insediamento di imprese e di organismi di ricerca, pubblici e privati. (11)

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 5.

3. La società Sviluppo Toscana S.p.A. è autorizzata a presentare la proposta di concordato fallimentare nei limiti dell’importo dell’attivo patrimoniale risultante dagli atti del fallimento, previa presentazione alla Regione di una analisi di fattibilità economico-finanziaria relativa ai costi di completamento dell’intervento e di gestione su base triennale con proiezione quinquennale.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari per il positivo completamento della procedura di concordato fallimentare, anche attraverso la rinuncia ad una parte del credito vantato dalla Regione nei confronti della società CREAF s.r.l.. La convenienza della rinuncia è valutata rispetto a quanto potenzialmente realizzabile in base all'attivo patrimoniale risultante dagli atti del fallimento, e in particolare in caso di alienazione dell'immobile al valore della perizia giurata assunta dalla procedura fallimentare.
6. Per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo, è autorizzata la spesa massima di euro 8.000.000,00 per l'anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
6 bis. Per il concorso della Regione al finanziamento degli oneri di gestione di cui al comma 2, è autorizzata la spesa massima di euro 90.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 120.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti ” del bilancio di previsione 2018 – 2020. (13)

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 5.

6 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. (13)

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 5.

Art. 20
Contributo straordinario al Comune di Cascina
1. Nel quadro del processo di razionalizzazione del sistema pubblico del trasferimento tecnologico, è riconosciuto al Comune di Cascina un contributo straordinario per lo sviluppo su base regionale del progetto Fab Lab Cascina del Polo Tecnologico di Navacchio.
2. L'erogazione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo con il Comune di Cascina ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna al Comune di Cascina un contributo di euro 75.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività", Programma 03 “Ricerca e innovazione", Titolo 1 "Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2018 e 2019. (3)

Comma così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 24.

Art. 21
Assegnazione risorse all'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche in merito a prestazioni rese in materia di cooperazione sanitaria internazionale
1. La Regione Toscana, a fronte delle prestazioni rese dall'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (IFC–CNR) nell'ambito dell'attività di cooperazione sanitaria internazionale relativamente al periodo 1° gennaio 2005 – 31 ottobre 2007, destina a favore dello stesso la somma di euro 1.514.136,07.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1.514.136,07 per l'anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”. Titolo 1 “ spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
Art. 22
Trasferimento della ex casa circondariale di Empoli al patrimonio dell’Azienda unità sanitaria locale Toscana centro
1. Al momento dell'acquisizione, con la procedura di cui all'Sito esternoarticolo 56 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 9 agosto 2013, n. 98 , dell'ex casa circondariale di Empoli, dismessa dal Ministero della giustizia, alla Regione Toscana, l'immobile è trasferito a titolo gratuito al patrimonio dell'Azienda unità sanitaria locale (USL) Toscana Centro, che lo destina a residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive.
2. Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore dell’azienda.
3. La consegna dell’immobile è effettuata dal dirigente regionale competente in materia di patrimonio mediante apposito verbale sottoscritto dal rappresentante legale dell’Azienda USL Toscana centro.
Art. 23
Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, fino all’importo massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2017 e di euro 1.893.571,77 (14)

Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 13.

per l’anno 2018, (6)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 25.

la progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, di interventi in materia di viabilità regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale, in via preliminare e propedeutica al reperimento del finanziamento per la successiva realizzazione.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per l’importo massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2017 ed euro 1.893.571,77 (14)

Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 13.

per l’anno 2018, si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 per l’anno 2017 e del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018 per l’anno 2018. (7)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 25.

Art. 24
Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio(15)

Articolo abrogato con l.r 27 dicembre 2018, n. 74, art. 16.

Abrogato.
Art. 25
Polo economia circolare della costa toscana
1. In attuazione del piano strategico della costa la Giunta regionale, nell'ambito del progetto regionale n. 13 (Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare) del programma regionale di sviluppo (PRS) 2016 – 2020, approvato con risoluzione 15 marzo 2017, n. 47, predispone uno studio di fattibilità per promuovere lo sviluppo di uno o più poli industriali e tecnologici costieri dell'economia circolare, che favoriscano l'utilizzazione e il riuso a fini produttivi, il recupero dei rifiuti e il riciclo della materia dei rifiuti industriali e civili, nonché degli scarti delle lavorazioni industriali.
2. Per la realizzazione dello studio di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 (4)

Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 25.

per l'anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
Art. 26
Abrogato.
Art. 27
Contributo straordinario alla Provincia di Pisa per realizzazione liceo scientifico
1. È assegnato per l’anno 2017 alla Provincia di Pisa un contributo straordinario una tantum, pari ad euro 400.000,00, per la realizzazione della progettazione definitiva/esecutiva di una nuova sede del Liceo “G. Marconi” di San Miniato e Montopoli in Val D’Arno.
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione di un accordo fra la Regione e la Provincia di Pisa ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 e 2018.
Art. 28
Valorizzazione del teatro Ernesto Rossi di Pisa
Art. 29
Contributo straordinario a favore della Fondazione Sistema Toscana
1. Per il riequilibrio della situazione patrimoniale della Fondazione sistema toscana (FST) la Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Fondazione stessa un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima di euro 1.000.000,00, previa valutazione positiva da parte della Giunta regionale di un piano che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse stanziate nell’ambito della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
Art. 30
Devoluzione alla Regione di una quota delle risorse derivanti dai contributi geotermici
1. Il contributo geotermico dovuto per l'anno 2017 ai sensi dell'Sito esternoarticolo 16, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'Sito esternoarticolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ), in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), è versato direttamente alla Regione Toscana per una quota pari ad euro 580.000,00.
2. Al fine di assicurare un'efficace governance nei settori strategici della geotermia, delle politiche per lo sviluppo sostenibile, della valorizzazione della produzione e utilizzazione delle energie rinnovabili e della promozione delle tecnologie ambientali, le risorse versate alla Regione ai sensi del comma 1 sono utilizzate per l'assunzione delle iniziative necessarie all'acquisizione di quote di partecipazione a Co.Svi.G. s.c.r.l. fino al massimo consentito dallo statuto della medesima società.
3. Le entrate di cui al comma 1, pari ad euro 580.000,00, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del Titolo 4 "Entrate in conto capitale" e risultano parallelamente stanziate, per le finalità di cui al comma 2, nell'ambito degli stanziamenti della Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
Art. 31
Prevenzione del randagismo. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 59/2009
1. Il comma 1 bis dell’articolo 40 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”), è sostituito dal seguente:
1. bis Si prevede di destinare il provento delle sanzioni ad iniziative e campagne contro il randagismo.
”.
Art. 32
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Parole prima sostituite con l.r. 27 ottobre 2017, n. 61, art. 1 ; e ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 25.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa..

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 13.

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.