Art. 8
Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 82/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 82/2015 la parola: "
340.000,00
" è sostituita dalla seguente: "320.800,00
".2. Al comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 82/2015 la parola: "
140.000,00
" è sostituita dalla seguente "120.800,00
" e le parole “e 2017
” sono sostituite dalle seguenti: "e del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017
".Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 27 ottobre 2017, n. 61, art. 1 ; e ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 24.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.