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Legge regionale 1 agosto 2017, n. 40

Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009 , 59/2009 , 55/2011 , 77/2013 , 86/2014 , 82/2015 , 89/2016 e 16/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 4 agosto 2017

Art. 19
Versamento in favore della società Sviluppo Toscana S.p.A.(2)

Articolo così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 23.

1. Al fine di tutelare il completamento del progetto “Centro per la ricerca e l’alta formazione a servizio del distretto tessile pratese” (CREAF), la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale o, nelle more di questo, ad effettuare un versamento in conto futuro aumento di capitale nella società Sviluppo Toscana S.p.A., fino ad un importo massimo di euro 8.000.000,00, finalizzato all’acquisizione dell’immobile destinato ad accogliere il CREAF attraverso la presentazione di una proposta di concordato ai sensi dell’articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) o altro strumento previsto dalla legge fallimentare, in relazione al fallimento della società CREAF s.r.l..Nei limiti di tale stanziamento è possibile il concorso della Regione, attraverso la società Sviluppo Toscana S.p.A., agli oneri di completamento per la messa in esercizio dell’investimento.
2. La presentazione della proposta di concordato fallimentare di cui al comma 1, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma tra la Regione Toscana, la Provincia di Prato ed il Comune di Prato, con il quale Provincia e Comune si impegnano a:
a) compartecipare agli oneri di manutenzione, completamento e ripristino di porzioni dell'immobile, anche assunte in locazione con opzione di futuro acquisto;
b) compartecipare alla gestione del progetto per un periodo di almeno cinque anni dall'entrata in esercizio del CREAF di cui al comma 1, sia in termini organizzativi, sia di collaborazione attiva nelle azioni di valorizzazione e promozione ai fini dell’insediamento di imprese e di organismi di ricerca, pubblici e privati. (11)

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 5.

3. La società Sviluppo Toscana S.p.A. è autorizzata a presentare la proposta di concordato fallimentare nei limiti dell’importo dell’attivo patrimoniale risultante dagli atti del fallimento, previa presentazione alla Regione di una analisi di fattibilità economico-finanziaria relativa ai costi di completamento dell’intervento e di gestione su base triennale con proiezione quinquennale.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari per il positivo completamento della procedura di concordato fallimentare, anche attraverso la rinuncia ad una parte del credito vantato dalla Regione nei confronti della società CREAF s.r.l.. La convenienza della rinuncia è valutata rispetto a quanto potenzialmente realizzabile in base all'attivo patrimoniale risultante dagli atti del fallimento, e in particolare in caso di alienazione dell'immobile al valore della perizia giurata assunta dalla procedura fallimentare.
6. Per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo, è autorizzata la spesa massima di euro 8.000.000,00 per l'anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
6 bis. Per il concorso della Regione al finanziamento degli oneri di gestione di cui al comma 2, è autorizzata la spesa massima di euro 90.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 120.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti ” del bilancio di previsione 2018 – 2020. (13)

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 5.

6 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. (13)

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 5.


Note del Redattore:

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Parole prima sostituite con l.r. 27 ottobre 2017, n. 61, art. 1 ; e ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 25.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa..

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 13.

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.