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Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici. Modifiche alla l.r. 65/2014. (1)

Titolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 15 febbraio 2017

Art. 4 ter
1. Nel caso di realizzazione difforme rispetto ai titoli abilitativi degli interventi disciplinati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, capo II della l.r. 65/2014.

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.