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Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici. Modifiche alla l.r. 65/2014. (1)

Titolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 15 febbraio 2017

Art. 2
Interventi ammessi
1. Sugli edifici che presentano le caratteristiche di cui all’articolo 1 e fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale nei termini indicati in tale norma, sono ammessi una sola volta interventi di addizione volumetrica pari:
a) al 15 per cento della superficie utile (SU) legittima, fino ad un massimo complessivo di 40 metri quadrati, nel caso di interventi di riparazione locale secondo la vigente normativa sismica e, contestualmente, interventi di miglioramento della prestazione energetica che garantiscano il raggiungimento della classe energetica D ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), da ora in poi denominato “d.m. linee guida”, ferma restando l’applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), da ora in poi denominato “d.m. sulle metodologie di calcolo”; (6)

Lettera così sostituita con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1.

b) al 20 per cento della SU legittima, fino ad un massimo complessivo di 65 metri quadrati, nel caso di realizzazione di un intervento di miglioramento sismico dell’unità strutturale oggetto di intervento, secondo la vigente disciplina sismica, e contestualmente interventi di miglioramento della prestazione energetica che garantiscano il raggiungimento della classe energetica C ai sensi del d.m. linee guida, ferma restando l’applicazione del d.m. sulle metodologie di calcolo; (6)

Lettera così sostituita con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1.

c) al 25 per cento della SU legittima, fino ad un massimo complessivo di 90 metri quadrati, nel caso di adeguamento sismico dell’unità strutturale oggetto di intervento secondo la vigente disciplina sismica e contestualmente interventi di miglioramento della prestazione energetica che garantiscano il raggiungimento della classe energetica B ai sensi del d.m. linee guida, ferma restando l’applicazione del d.m. sulle metodologie di calcolo. (6)

Lettera così sostituita con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1.

1 bis. Nel caso di residenze rurali abbandonate per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), oppure per le quali siano state applicate le sanzioni pecuniarie di cui al titolo VII, capo II, della l.r. 65/2014, qualora tali sanatorie o sanzioni abbiano avuto ad oggetto incrementi di SU, tali superfici sono sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi dell’articolo 2, comma 1. (8)

Comma inserito con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1.

2. Il titolo abilitativo contiene la documentazione attestante i livelli di risparmio energetico e (9)

Parola così sostituita con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1.

il raggiungimento del livello minimo di sicurezza da conseguire. In sede di certificazione di agibilità è attestata la sussistenza dei livelli di risparmio energetico e di sicurezza conseguiti con l’intervento.
3. Le addizioni volumetriche di cui al comma 1 sono realizzate in coerenza con i caratteri tipologici, formali e costruttivi che qualificano l'edificio ed i relativi spazi di pertinenza. (10)

Comma così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1.

4. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali più restrittive.
6. Agli interventi volti al recupero degli edifici di cui all’articolo 1, il comune applica (12)

Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1.

una riduzione minima pari al 50 per cento degli oneri specifici di cui all'articolo 83, comma 5, della l.r. 65/2014 .
6 bis. La riduzione minima di cui al comma 6 si applica senza ulteriori atti alle istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente comma. (13)

Comma aggiunto con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1.

6 ter. Qualora sugli edifici soggetti ad interventi non eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo siano eseguiti interventi che garantiscano il raggiungimento dei livelli di risparmio energetico e di sicurezza di cui al comma 1, lettera a), si applica la riduzione minima di cui al comma 6. (13)

Comma aggiunto con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1.


Note del Redattore:

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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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