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Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici. Modifiche alla l.r. 65/2014. (1)

Titolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 15 febbraio 2017

CAPO II
Integrazione del contenuto dei piani operativi comunali. Disposizioni per gli interventi di rigenerazione urbana. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)
Art. 6
Integrazione del contenuto del piano operativo con riferimento alla disciplina del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale. Modifiche all’articolo 95 della l.r. 65/2014
1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 95 della l.r. 65/2014 , sono inserite le parole: “
nonché la specifica disciplina di cui all’
articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3
(Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla
l.r. 65/2014
).
”.

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.