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Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26

Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 14 giugno 2017

Art. 15
Diffida e sanzioni amministrative
1. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni sugli investimenti nei termini previsti (17)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 7.

da parte di un consigliere, il competente ufficio del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida.
2. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni sugli investimenti nei termini previsti (17)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 7.

da parte di un componente della Giunta regionale, il competente ufficio della Giunta regionale lo diffida ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida.
3. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 14, comma 2, il competente ufficio della Giunta regionale o del Consiglio regionale, diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida.
4. L’inadempimento della diffida di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00, a carico del responsabile della mancata comunicazione.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), la violazione è accertata e contestata dai dirigenti responsabili delle strutture della Giunta regionale o del Consiglio regionale competenti a ricevere la documentazione dei componenti della Giunta regionale, o dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia.
6. L'applicazione delle sanzioni spetta, in ogni caso, al dirigente responsabile della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di sanzioni.
7. I provvedimenti di cui ai commi 5 e 6, sono pubblicati:
a) nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale per i consiglieri e i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere da a) a f);
b) nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet della Giunta regionale per i componenti della Giunta regionale e il soggetto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera g).
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, si applicano anche in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 9.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 2 .

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Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.