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Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26

Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 14 giugno 2017

Art. 10
Pubblicità dei dati dei consiglieri
1. Il Consiglio regionale pubblica nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito internet, per ciascun consigliere:
b) la sintesi del rendiconto (4)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3.

relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la propaganda elettorale di cui all'Sito esternoarticolo 7, comma 6, della l. 515/1993 .
c) i dati relativi alle presenze alle sedute del Consiglio regionale, ai voti espressi con modalità di voto elettronico e per appello nominale e i dati relativi alle presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza;
d) i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio;
e) la dichiarazione illustrativa di cui all’articolo 9, comma 1.
2. I dati di cui al comma 1, lettera b), sono trasmessi dal consigliere ai sensi dell'Sito esternoarticolo 5, comma 5, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).
3. I dati di cui al comma 1, lettere a) e b), sono pubblicati rispettivamente entro tre e quattro mesi dall'elezione del Consiglio regionale. I dati di cui alla lettera c) sono pubblicati con la massima tempestività; i dati di cui alla lettera d) sono pubblicati al momento dell'erogazione all'avente diritto e i dati di cui alla lettera e) sono pubblicati entro tre mesi dalle elezioni. (5)

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3.

4. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso eccetto la dichiarazione sugli investimenti, che rimane pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1. (6)

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 2 .

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Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.