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Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26

Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 14 giugno 2017

CAPO II
Disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza
Art. 6
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente capo attua i principi della normativa statale in materia di trasparenza contenuti nella Sito esternolegge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla camera dei deputati e al senato della repubblica) e nel Sito esternodecreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 dicembre 2012, n. 213 .
2. Il presente capo dispone, altresì, adempimenti di trasparenza integrativi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale nei confronti dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale, degli assessori e dei titolari di cariche di garanzia di cui all’articolo 14.
3. La conoscibilità delle informazioni di cui al comma 2 è assicurata mediante la loro pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet della Regione.
4. Per quanto non previsto nella presente legge si applica la normativa statale in materia di trasparenza.
Art. 7
Adempimenti di trasparenza dei consiglieri regionali
1. Ciascun consigliere regionale, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, è tenuto, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera f), del d.l. 174/2012 convertito dalla Sito esternol. 213/2012 , a trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie, detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie di seguito denominata dichiarazione sugli investimenti. (1)

Parole aggiunte con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 1.

Art. 8
Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta regionale e degli assessori
1. Il Presidente della Giunta regionale e ciascun assessore, entro sessanta giorni dall’elezione o dalla nomina, sono tenuti a trasmettere ai competenti uffici della Giunta regionale la dichiarazione sugli investimenti. (2)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 2.

2. L'adempimento di cui al comma 1 non è dovuto qualora l'assessore vi abbia già provveduto nella sua precedente qualità di consigliere regionale. In tal caso il competente ufficio del Consiglio regionale provvede direttamente alla trasmissione della documentazione di cui al comma 1 ai competenti uffici della Giunta regionale.
Art. 9
Adempimenti dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori relativi alla trasparenza associativa
1. Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, i consiglieri regionali presentano ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza o non appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano, di fatto, attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione.
2. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, che non abbiano già precedentemente adempiuto ai sensi del comma 1, presentano la dichiarazione di cui allo stesso comma 1, ai competenti uffici della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’elezione o dalla nomina. La mancata osservanza della disposizione è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
Art. 10
Pubblicità dei dati dei consiglieri
1. Il Consiglio regionale pubblica nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito internet, per ciascun consigliere:
b) la sintesi del rendiconto (4)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3.

relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la propaganda elettorale di cui all'Sito esternoarticolo 7, comma 6, della l. 515/1993 .
c) i dati relativi alle presenze alle sedute del Consiglio regionale, ai voti espressi con modalità di voto elettronico e per appello nominale e i dati relativi alle presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza;
d) i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio;
e) la dichiarazione illustrativa di cui all’articolo 9, comma 1.
2. I dati di cui al comma 1, lettera b), sono trasmessi dal consigliere ai sensi dell'Sito esternoarticolo 5, comma 5, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).
3. I dati di cui al comma 1, lettere a) e b), sono pubblicati rispettivamente entro tre e quattro mesi dall'elezione del Consiglio regionale. I dati di cui alla lettera c) sono pubblicati con la massima tempestività; i dati di cui alla lettera d) sono pubblicati al momento dell'erogazione all'avente diritto e i dati di cui alla lettera e) sono pubblicati entro tre mesi dalle elezioni. (5)

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3.

4. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso eccetto la dichiarazione sugli investimenti, che rimane pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1. (6)

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3.

Art. 11
Pubblicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori
1. La Giunta regionale pubblica nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito internet:
a) la dichiarazione sugli investimenti per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore; (7)

Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4.

b) la sintesi del rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la propaganda elettorale di cui all’articolo 7, comma 6, della l. 515/1993, per il Presidente della Giunta regionale e per l'assessore nel caso in cui l'assessore sia stato scelto fra i consiglieri regionali; (8)

Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4.

c) i dati relativi alle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;
d) i dati di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;
e) la dichiarazione illustrativa di cui all’articolo 9, comma 2. (9)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4.

2. I dati di cui al comma 1, lettera b), sono trasmessi ai sensi dell'Sito esternoarticolo 5, comma 5, della l. 43/1995 , quelli di cui alla lettera d) sono trasmessi tempestivamente dai competenti uffici del Consiglio regionale a quelli della Giunta regionale.
3. I dati di cui al comma 1, lettera a), sono pubblicati entro tre mesi dall'elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore; quelli di cui alla lettera b) entro quattro mesi dall'elezione; quelli di cui alla lettera c) con la massima tempestività; quelli di cui alla lettera d) al momento dell'erogazione all'avente diritto e quelli di cui alla lettera e) entro tre mesi dalla elezione o nomina. (10)

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4.

3 bis. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto la dichiarazione sugli investimenti che rimane pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1. (11)

Comma aggiunto con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4.

Art. 12
Aggiornamenti
1. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori sono tenuti a trasmettere ai competenti uffici della Giunta regionale e del Consiglio regionale la dichiarazione sugli investimenti, (12)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 5.

ai fini della pubblicazione da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno. (13)

Parole aggiunte con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 5.

1 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 rimane pubblicata per tutta la durata del mandato, fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1. (14)

Comma aggiunto con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 5.

Art. 13
Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica
1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a presentare ai competenti uffici della Giunta regionale e del Consiglio regionale la dichiarazione sugli investimenti (15)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 6.

ai fini della pubblicazione.
1 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 viene pubblicata con la massima tempestività e rimane pubblicata per i tre anni successivi alla cessazione dalla carica. (16)

Comma inserito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 6.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di rielezione consecutiva del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale e nel caso di assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica dopo la cessazione di un precedente mandato.
Art. 14
Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali di garanzia
1. I seguenti titolari di cariche istituzionali di garanzia, che ricevono un’indennità continuativa di carica o di funzione, (18)

Parole aggiunte con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 14.

rendono pubblica la loro situazione patrimoniale con le modalità di cui al comma 2:
a) Presidente e componenti del Collegio di garanzia di cui alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);
b) Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);
c) Presidente e componenti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);
d) Autorità garante per la partecipazione di cui alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);
e) Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);
f) Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza);
g) Garante regionale dell’informazione e della partecipazione di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) se soggetto esterno alla amministrazione regionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere, entro tre mesi dalla loro nomina, le seguenti dichiarazioni:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le partecipazioni in società quotate e non quotate, l’esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società e la titolarità di imprese;
b) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche.
3. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all’ultima dichiarazione ed a trasmettere la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche.L’adempimento non è richiesto qualora sia stata presentata la dichiarazione di cui al comma 2 non oltre i sei mesi precedenti il predetto termine e sia stata allegata la copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all’anno solare immediatamente precedente a quello corrente.(19)

Periodo aggiunto con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 14.

4. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all’ultima dichiarazione ed a trasmettere la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche.Qualora la scadenza naturale dell’incarico intercorra nei sei mesi successivi al termine di cui al comma 3, l’adempimento si considera assolto con la presentazione delle dichiarazioni annuali di cui al comma 3 stesso.(19)

Periodo aggiunto con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 14.

5. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, sono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), e del sito internet della Giunta regionale per i soggetti di cui al comma 1, lettera g).
6. Le dichiarazioni presentate dai soggetti di cui al comma 1 restano pubblicate sui siti internet del Consiglio regionale e della Giunta regionale per la durata della carica e per un anno successivo alla cessazione dalla carica.
Art. 15
Diffida e sanzioni amministrative
1. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni sugli investimenti nei termini previsti (17)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 7.

da parte di un consigliere, il competente ufficio del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida.
2. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni sugli investimenti nei termini previsti (17)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 7.

da parte di un componente della Giunta regionale, il competente ufficio della Giunta regionale lo diffida ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida.
3. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 14, comma 2, il competente ufficio della Giunta regionale o del Consiglio regionale, diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida.
4. L’inadempimento della diffida di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00, a carico del responsabile della mancata comunicazione.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), la violazione è accertata e contestata dai dirigenti responsabili delle strutture della Giunta regionale o del Consiglio regionale competenti a ricevere la documentazione dei componenti della Giunta regionale, o dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia.
6. L'applicazione delle sanzioni spetta, in ogni caso, al dirigente responsabile della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di sanzioni.
7. I provvedimenti di cui ai commi 5 e 6, sono pubblicati:
a) nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale per i consiglieri e i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere da a) a f);
b) nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet della Giunta regionale per i componenti della Giunta regionale e il soggetto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera g).
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, si applicano anche in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 9.
Art. 16
Abrogazione della l.r. 61/2012
1. La legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983 , abrogazione parziale della l.r. 68/1983 , modifiche alla l.r. 38/2000 , alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008 ), è abrogata.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 2 .

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Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.