Menù di navigazione

Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26

Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 14 giugno 2017

CAPO I
Disposizioni in materia di diritto di accesso. Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa)
Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 40/2009
1. La partizione del preambolo relativa al titolo II, capo I, sezione I (Accesso ai documenti amministrativi) della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) è sostituita dalla seguente:
Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione I (Accesso a dati e documenti amministrativi).
1. La disciplina statale dell'accesso civico contenuta nel
Sito esternodecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); è stata modificata dal
Sito esternodecreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
Sito esternolegge 6 novembre 2012, n. 190
e
Sito esternodel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124
, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che ha riconosciuto il diritto di accedere a dati e documenti in possesso dell'amministrazione;
2. Tale disciplina statale presenta una ratio analoga a quella dell'articolo 54 dello Statuto regionale di cui può costituire attuazione;
3. Al fine di garantire in Toscana l'esercizio del diritto di accesso civico come richiesto dall'
Sito esternoarticolo 42 del d. lgs. 97/2016
e, al tempo stesso, di dare attuazione all'articolo 54 dello Statuto, si prevede la diretta applicazione della normativa statale sull'accesso civico;
4. Per la disciplina degli aspetti organizzativi del diritto di accesso civico di cui al
Sito esternod.lgs. 33/2013
e del diritto di accesso di cui alla
Sito esternol. 241/1990
è prevista l'adozione di atti di natura amministrativa.
”.
Art. 2
Modifiche al titolo della sezione I, capo I, titolo II della l.r. 40/2009
1. Il titolo della sezione I, capo I, titolo II della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente: “
Accesso a dati e documenti amministrativi
”.
Art. 3
Diritto di accesso. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 40/2009
1. L'articolo 5 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 5 Diritto di accesso
1. La Regione Toscana garantisce l'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi del
Sito esternodecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nel rispetto dell'articolo 54 dello Statuto e l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della
Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Le forme di accesso di cui al comma 1 costituiscono lo strumento per realizzare la conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi non pubblicati sul Bollettino ufficiale della
Regione Toscana, sulle banche dati regionali, sul sito internet della Regione.
3. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni del capo V della l.
241/1990 e
Sito esternodel capo I bis del d.lgs. 33/2013
.
”.
Art. 4
Provvedimenti organizzatori. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 40/2009
1. L'articolo 10 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 10 Provvedimenti organizzatori
1. Con deliberazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati, nell'ambito della rispettiva competenza, con riferimento alle forme di accesso di cui all'articolo 5, le modalità di esercizio del diritto e l'ammontare dei rimborsi spettanti all'amministrazione in misura corrispondente al costo di riproduzione dei documenti su supporti materiali.
2. Agli atti di cui al comma 1 è assicurata la più ampia pubblicità.
”.
Art. 5
Abrogazione degli articoli da 6 a 9 della l.r. 40/2009
1. Gli articoli da 6 a 9 della l.r. 40/2009 sono abrogati.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.