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Legge regionale 3 aprile 2017, n. 16

Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 5 aprile 2017

Art. 9
Successione nei rapporti onerosi
1. La Regione Toscana succede nei rapporti attivi e passivi, comprese le locazioni di immobili, connessi alle funzioni trasferite, come specificamente indicati negli allegati da A a I, nei limiti e alle condizioni ivi previsti. Per la successione nelle locazioni di immobili si applica l’articolo 2, comma 3. Per la successione negli altri rapporti onerosi indicati nei suddetti allegati la successione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 4 .

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Parole soppresse con con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.