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Legge regionale 3 aprile 2017, n. 16

Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 5 aprile 2017

Art. 7
Caselli idraulici
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si risolvono ad ogni effetto i rapporti derivanti dagli atti con i quali risultano assegnati ad uso abitativo i caselli idraulici di cui agli allegati da A a I.
2. Entro il 31 dicembre 2017 la Giunta regionale, nell’ambito della riorganizzazione del servizio di piena e di pronto intervento connessa all’approvazione del regolamento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), effettua la ricognizione dei caselli idraulici e relative pertinenze trasferiti in proprietà, al fine di verificarne le modalità di utilizzazione per il perseguimento delle finalità cui sono destinati.
3. Nel periodo che intercorre tra l’entrata in vigore della presente legge e la data di approvazione della deliberazione di cui al comma 2, i dipendenti trasferiti alla Regione a seguito del riordino di cui alla l.r. 22/2015 per lo svolgimento delle funzioni di sorveglianti e ufficiali idraulici, che risultano assegnatari di alloggi nei caselli idraulici individuati dagli allegati da A a I, mantengono la disponibilità dei medesimi, senza applicazione di alcun canone di locazione. I rapporti con tali dipendenti sono regolati con convenzione, che pone a carico degli stessi la manutenzione ordinaria degli alloggi, approvata in schema dalla Giunta regionale.
4. Qualora la ricognizione di cui al comma 2 escluda la strumentalità dell’uso abitativo dei caselli idraulici, dalla data di approvazione della stessa deliberazione e fino ai successivi ventiquattro mesi, ai dipendenti di cui al comma 3 è applicato un canone annuo pari a euro 1.200,00, in deroga alle disposizioni della l.r. 77/2004 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana”).
5. I rapporti con i soggetti, diversi da quelli di cui al comma 3, individuati dagli allegati da A a I, sono disciplinati ai sensi della l.r. 77/2004 e del d.p.g.r. 61/R/2005.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 4 .

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Parole soppresse con con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.