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Legge regionale 3 aprile 2017, n. 16

Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 5 aprile 2017

Art. 11
Disposizioni finali
1. Le province e la Città metropolitana di Firenze restano titolari dei rapporti che, quantunque relativi alle funzioni trasferite alla Regione, non risultano trasferiti ai sensi della presente legge e degli articoli 10, comma 16 bis, e 11 bis della l.r. 22/2015 , fino all'estinzione dei rapporti.
2. Per effetto del trasferimento dei beni immobili come individuati, ai sensi dell’articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015 , negli accordi recepiti dalla presente legge, cessano i vincoli che risultano posti dalla legislazione regionale sulla destinazione d’uso dei beni che, già trasferiti dalla Regione alle province e alla Città metropolitana di Firenze per l’esercizio delle medesime funzioni di cui all’articolo 2 della l.r. 22/2015 , restano nella proprietà delle province e della Città metropolitana di Firenze in quanto non più necessari, in tutto o in parte prevalente, all’esercizio della funzione da parte della Regione. Della cessazione del vincolo sul singolo bene immobile, e fatta salva la trascrizione della eventuale cessione in uso sulla parte del bene che risulti ancora destinata all’esercizio delle funzione regionale, si dà atto con provvedimento della struttura regionale competente, previa richiesta dell’ente locale.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 4 .

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Parole soppresse con con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.