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Legge regionale 3 aprile 2017, n. 16

Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 5 aprile 2017

Art. 1
Disposizioni generali
1. La presente legge, a norma dell’articolo 10, comma 16, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”), dispone sul recepimento degli accordi organizzativi tra la Regione Toscana, le province e la Città metropolitana di Firenze, come formalizzati ai sensi degli articoli 6, comma 2 bis, e 10, comma 13, della l.r. 22/2015 .
2. La presente legge detta, altresì, ulteriori disposizioni per il subentro e la regolazione dei rapporti, per il successivo trasferimento di beni non disciplinato negli accordi e per l’aggiornamento del costo del personale trasferito.
3. Le disposizioni contenute negli accordi di cui agli allegati da A a I si applicano per quanto non previsto diversamente dalla presente legge.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 4 .

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Parole soppresse con con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.