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Legge regionale 31 marzo 2017, n. 15

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 25/1998 , 39/2000 , 32/2002 , 1/2004 , 7/2005 , 39/2005 , 41/2005 , 1/2006 , 14/2007 , 9/2008 , 16/2009 , 20/2009 , 26/2009 , 29/2009 , 40/2009 , 54/2009 , 58/2009 , 9/2010 , 21/2010 , 55/2011 , 27/2012 , 51/2013 , 21/2015 , 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 3 aprile 2017

CAPO II
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 3
Contenuti del piano regionale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 25/1998
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è inserito il seguente:
3 bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 bis, comma 2, la Giunta regionale in coerenza con il DEFR e la relativa nota di aggiornamento, attua il piano regionale, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
”.
Art. 4
Norma transitoria in materia di programmazione. Inserimento dell'articolo 32 ter nella l.r. 25/1998
1. Dopo l'articolo 32 bis della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
Art. 32 ter - Norma transitoria in materia di programmazione
1. Su indicazione del PRS 2016-2020, il piano attuativo del PRS 2011-2015 in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94, è prorogato ai sensi dell’
articolo 10, comma 5, della l.r. 1/2015
.
”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.