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Legge regionale 31 marzo 2017, n. 15

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 25/1998 , 39/2000 , 32/2002 , 1/2004 , 7/2005 , 39/2005 , 41/2005 , 1/2006 , 14/2007 , 9/2008 , 16/2009 , 20/2009 , 26/2009 , 29/2009 , 40/2009 , 54/2009 , 58/2009 , 9/2010 , 21/2010 , 55/2011 , 27/2012 , 51/2013 , 21/2015 , 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 3 aprile 2017

CAPO XIV
Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana)
Art. 52
Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 26/2009
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) è abrogato.
Art. 53
Obiettivi. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 26/2009
Art. 54
Funzioni del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 26/2009
1. Al comma 3 bis dell'articolo 23 della l.r. 26/2009 le parole: “
dal piano integrato delle attività internazionali
” sono sostituite dalle seguenti: “
dagli strumenti della programmazione
di cui alla
legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
).
”.
Art. 55
Concorso regionale ad interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 26/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 26/2009 le parole: “
La Regione destina una parte delle risorse del piano integrato delle attività internazionali di cui all’articolo 43
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione può destinare parte delle risorse regionali del bilancio di previsione dedicate alle relazioni internazionali
”.
2. Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
4. La Giunta regionale dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo secondo quanto previsto dall’articolo 45.
”.
Art. 56
Piano integrato delle attività internazionali. Abrogazione degli articoli 42 e 44 della l.r. 26/2009
1. Gli articoli 42 e 44 della l.r. 26/2009 sono abrogati.
Art. 57
Programmazione. Sostituzione dell'articolo 43 della l.r. 26/2009
1. L'articolo 43 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
Art.43 - Programmazione
1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'
articolo 7 della l.r. 1/2015
stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di attività europee e di rilievo internazionale, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.
2. In particolare il PRS contiene:
a) gli indirizzi per il coordinamento delle attività di rilievo internazionale condotte dalla Regione nei diversi settori di intervento;
b) le priorità geografiche e tematiche;
c) le priorità nell’ambito delle quali definire le azioni di iniziativa regionale di cui all’articolo 46.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'
articolo 8 della l.r. 1/2015
definisce le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'
articolo 9 della l.r.1/2015
, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
4. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFR.
”.
Art. 58
Monitoraggio e valutazione. Sostituzione dell'articolo 45 della l.r. 26/2009
1. L'articolo 45 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
Art.45 - Monitoraggio e valutazione
1. Gli interventi della Regione in materia di attività europee e di rilievo internazionale attuati ai sensi dell’articolo 43 sono sottoposti ai processi di monitoraggio e valutazione di cui all’
articolo 22, comma 2, della l.r. 1/2015
.
”.
Art. 59
Azioni di iniziativa regionale. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 26/2009
1. Il comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
2. Ai fini di cui al comma 1, con deliberazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, la Giunta regionale specifica:
a) le aree geografiche di interesse;
b) gli ambiti prioritari di intervento;
c) le tipologie dei destinatari degli interventi;
d) le attività di sostegno alla programmazione regionale.
”.
Art. 60
Progetti ed iniziative di soggetti terzi. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 26/2009
1. Il comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
2. La Giunta regionale può erogare contributi a favore di progetti e iniziative presentate da soggetti terzi ed elaborati in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione fissati nel PRS e nel DEFR. A tal fine, con deliberazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 43, comma 4, specifica:
a) gli ambiti di intervento rispetto ai quali è possibile presentare proposte progettuali da parte di soggetti esterni all’amministrazione pubblica;
b) le tipologie degli interventi, dei soggetti realizzatori e dei destinatari degli interventi;
c) le modalità di presentazione delle proposte;
d) le modalità di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi nonché di redazione ed utilizzazione della graduatoria;
e) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.
”.
Art. 61
Coordinamento politico-istituzionale. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 26/2009
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 26/2009 le parole: “
prevista dal piano integrato per le attività internazionali,
” sono sostituite dalle seguenti: “
previste dagli strumenti di programmazione regionale di cui all’articolo 43
” e le parole: “
della presentazione del documento” sono sostituite dalle seguenti: “del processo
”.
Art. 62
Coordinamento tecnico-amministrativo. Modifiche all’articolo 50 della l.r. 26/2009
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 26/2009 le parole: “
del piano integrato delle attività internazionali predisponendo, semestralmente, una relazione da sottoporre alla Giunta regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
degli interventi previsti ai sensi dell’articolo 43
”.
Art. 63
Sistema informativo delle attività internazionali. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 26/2009
Art. 64
Finalità e strumenti. Modifiche all’articolo 53 della l.r. 26/2009
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 26/2009 è aggiunto il seguente:
2 bis. La Giunta Regionale, al fine di consolidare il Sistema Toscano della cooperazione internazionale, con deliberazione indica le specifiche modalità di raccordo e consultazione con i soggetti del territorio che svolgono attività di rilievo internazionale.
”.
Art. 65
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 26/2009
1. Al comma 4 dell'articolo 58 della l.r. 26/2009 le parole: “
, nell’ambito del piano integrato delle attività internazionali. Fino all’entrata in vigore di tale piano le risorse regionali a ciò destinate restano quelle individuate nei piani adottati dal Consiglio regionale sulla base delle normative previgenti
” sono soppresse.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.