Menù di navigazione

Legge regionale 31 marzo 2017, n. 15

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 25/1998 , 39/2000 , 32/2002 , 1/2004 , 7/2005 , 39/2005 , 41/2005 , 1/2006 , 14/2007 , 9/2008 , 16/2009 , 20/2009 , 26/2009 , 29/2009 , 40/2009 , 54/2009 , 58/2009 , 9/2010 , 21/2010 , 55/2011 , 27/2012 , 51/2013 , 21/2015 , 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 3 aprile 2017

CAPO XIII
Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione)
Art. 45
Oggetto. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 20/2009
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione) le parole: “definisce gli strumenti di programmazione e coordinamento” sono sostituite dalle seguenti: “individua gli strumenti di programmazione per l’attuazione”.
Art. 46
Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 20/2009
a) formulare proposte e osservazioni finalizzate all’elaborazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’
articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
), relativamente agli interventi regionali negli ambiti di attività di alta formazione e di ricerca in ambito scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea coerentemente con accordi ed iniziative a carattere interregionale, favorendo l’interazione fra i diversi ambiti disciplinari del sapere e della conoscenza;
”.
Art. 47
Programmazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 20/2009
1. L'articolo 6 della l.r. 20/2009 è sostituito dal seguente:
Art 6 - Programmazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione.
1. Ai fini del raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, il PRS, coerentemente agli orientamenti comunitari in materia di ricerca, stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di promozione e sostegno della ricerca e dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'alta formazione, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi. In particolare il PRS:
a) specifica gli indirizzi strategici in materia di promozione e sostegno della ricerca e di diffusione e trasferimento della conoscenza dei risultati della ricerca stessa;
b) definisce gli indirizzi per la partecipazione alla formazione e all’attuazione del programma nazionale della ricerca per la cooperazione con le altre istituzioni dello spazio europeo della ricerca;
c) definisce le metodologie di coordinamento intersettoriali con riferimento agli interventi in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione;
d) definisce le strategie di convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati, anche attraverso l’individuazione di azioni strategiche intersettoriali di interesse regionale;
e) definisce le strategie per la qualificazione e lo sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali per la ricerca;
f) definisce le strategie per la valorizzazione delle risorse umane nelle attività di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione;
g) definisce le forme di collaborazione tra i soggetti della rete regionale della ricerca che concorrono alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati;
h) definisce le strategie per promuovere l’interazione tra il sistema regionale della ricerca ed il sistema produttivo e dei servizi, l’accesso delle imprese alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’
articolo 8 della l.r. 1/2015
stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'
articolo 9 della l.r. 1/2015
, individua gli interventi da realizzare per la promozione e il sostegno della ricerca e dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'alta formazione, tenendo conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFR.
”.
Art. 48
Programmi settoriali in materia di ricerca ed innovazione. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 20/2009 le parole: “
nell’atto di cui all’articolo 6
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel PRS
”.
Art. 49
Diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 20/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 20/2009 le parole: “
nell'atto
” sono sostituite dalle seguenti: “
negli strumenti
”.
Art. 50
Relazione sullo stato di attuazione della legge. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 20/2009
1. L'articolo 12 della l.r. 20/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 12 - Relazione sullo stato di attuazione della legge.
1. La Giunta regionale trasmette entro il 31 marzo al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nonché in ordine alla realizzazione ed all'organizzazione della rete regionale della ricerca, anche sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio di cui all’articolo 9.
2. La relazione contiene dati ed indicatori di natura quantitativa e qualitativa con particolare riferimento a:
a) quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;
b) attività di promozione, informazione e diffusione promosse e adottate;
c) tasso di sviluppo e incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica e alle ricadute economiche, occupazionali e formative dei progetti e programmi di investimento.
”.
Art. 51
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 20/2009
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 20/2009 è sostituito dal seguente:
1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite nel DEFR in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all’articolo 6.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.