Menù di navigazione

Legge regionale 31 marzo 2017, n. 15

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 25/1998 , 39/2000 , 32/2002 , 1/2004 , 7/2005 , 39/2005 , 41/2005 , 1/2006 , 14/2007 , 9/2008 , 16/2009 , 20/2009 , 26/2009 , 29/2009 , 40/2009 , 54/2009 , 58/2009 , 9/2010 , 21/2010 , 55/2011 , 27/2012 , 51/2013 , 21/2015 , 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 3 aprile 2017

Art. 5
Programmazione forestale regionale. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 39/2000
1. L'articolo 4 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Programmazione forestale regionale
1. Le linee di sviluppo e di tutela del patrimonio forestale della Toscana sono definite nel Piano forestale regionale che costituisce attuazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’
articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
).
2. Il piano forestale regionale, quale strumento della programmazione regionale, approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell’
articolo 10 della l.r. 1/2015
:
a) descrive lo stato e le caratteristiche dei boschi in relazione alla situazione ambientale generale ed all’economia della Regione;
b) ripartisce il territorio di interesse forestale in aree omogenee, in rapporto alle competenze amministrative e alle esigenze di coordinamento e di organicità dell’attività forestale;
c) stabilisce gli obiettivi strategici e i criteri generali per l’esercizio delle funzioni amministrative;
d) definisce le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, lo sviluppo e il sostegno della filiera foresta-legno in ambito regionale;
e) individua gli indirizzi e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale, per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, gli interventi pubblici forestali, la tutela e valorizzazione dei prodotti non legnosi del bosco, l'attuazione delle politiche forestali comunitarie e degli impegni assunti in sede internazionale;
f) specifica le modalità di presentazione delle proposte d’intervento da parte degli enti competenti, la tipologia delle opere e dei lavori da eseguire in amministrazione diretta e di quelli da affidare a terzi, il contingente numerico e la distribuzione territoriale degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria impiegati in amministrazione diretta e le misure d’incentivazione della selvicoltura;
g) individua le previsioni di spesa, le risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle per gli interventi urgenti, i criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziamenti fra gli enti competenti, nonché la rendicontazione delle spese ed il monitoraggio fisico e finanziario;
h) definisce le modalità di redazione dell’Inventario forestale della Toscana e della Carta forestale della Toscana;
i) individua le attività di qualificazione, informazione e comunicazione, i mezzi per attuarle e i soggetti cui indirizzarle.
3. La Giunta regionale, in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento, attua il piano forestale regionale, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.