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Legge regionale 31 marzo 2017, n. 15

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 25/1998 , 39/2000 , 32/2002 , 1/2004 , 7/2005 , 39/2005 , 41/2005 , 1/2006 , 14/2007 , 9/2008 , 16/2009 , 20/2009 , 26/2009 , 29/2009 , 40/2009 , 54/2009 , 58/2009 , 9/2010 , 21/2010 , 55/2011 , 27/2012 , 51/2013 , 21/2015 , 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 3 aprile 2017

Art. 22
Sistema della programmazione regionale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 39/2005
1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) sono aggiunte le seguenti parole: “
di cui all’articolo 3, lettera h),
della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14
(Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)
”.
2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 39/2005 sono aggiunte le seguenti parole: “
di cui all’
articolo 3 bis della l.r. 14/2007
, adottati dalla Giunta regionale con deliberazioni in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.