Menù di navigazione

Legge regionale 31 marzo 2017, n. 15

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 25/1998 , 39/2000 , 32/2002 , 1/2004 , 7/2005 , 39/2005 , 41/2005 , 1/2006 , 14/2007 , 9/2008 , 16/2009 , 20/2009 , 26/2009 , 29/2009 , 40/2009 , 54/2009 , 58/2009 , 9/2010 , 21/2010 , 55/2011 , 27/2012 , 51/2013 , 21/2015 , 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 3 aprile 2017

Art. 18
Programmazione delle politiche regionali in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e del diritto allo studio universitario. Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 32/2002
1. L'articolo 31 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 31 - Programmazione delle politiche regionali in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e del diritto allo studio universitario
1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale, del lavoro e del diritto allo studio universitario, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi, nell'ambito del PRS di cui all'
articolo 7 della l.r. 1/2015
.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il DEFR di cui all'
articolo 8 della l.r. 1/2015
stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all’
articolo 9 della l.r. 1/2015
, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.